Il contratto di rimessaggio di yacht rappresenta una delle forme negoziali più diffuse nel settore della nautica da diporto e pur trattandosi di una figura contrattuale apparentemente semplice, può nascondere insidie giuridiche rilevanti molto spesso sottovalutati, che possono essere fonte di responsabilità e contenziosi di notevole entità.
Una gestione accurata del contratto e delle relative garanzie è essenziale per tutelare sia il proprietario dell’imbarcazione che il cantiere nautico.
Il rimessaggio nautico si configura come un contratto atipico nel quale il cantiere assume l’obbligazione principale di custodire l’unità da diporto (normalmente durante la sosta invernale), restituendola nello stesso stato in cui è stata consegnata. Il contratto si perfeziona mediante la consegna della res al cantiere, non essendo necessaria la sottoscrizione di un contratto, che però è decisamente consigliata proprio al fine di evitare contenziosi.
Alla prestazione principale di custodia, possono aggiungersi diversi servizi accessori, molto frequenti nella prassi, come l’alaggio, il varo, il lavaggio dell’opera morta, la pulizia della carena, l’applicazione dell’antivegetativa, la manutenzione ordinaria dell’apparato motore o altri interventi di assistenza tecnica. La responsabilità principale del cantiere “rimessatore” è quella di custodia secondo il parametro della diligenza professionale, che comporta l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti, incendi, danneggiamenti o deterioramenti. La mancata vigilanza, la carenza di sistemi di sicurezza o la mancanza di documentazione comprovante le misure adottate possono tradursi, in caso di eventi dannosi all’unità da diporto, in responsabilità civile e risarcitoria del cantiere.
Per tale ragione, uno degli aspetti più rilevanti connessi al contratto di rimessaggio è la copertura assicurativa sia dello yacht che del cantiere nautico. Molti armatori di barche si tutelano tramite polizze c.d. Hull and Machinery (Corpi e Macchine), ma non sempre queste estendono automaticamente la copertura assicurativa durante il rimessaggio a terra. È quindi essenziale verificare che la polizza copra non solo i rischi della navigazione e dell’ormeggio, ma anche quelli legati alla custodia a secco, all’alaggio e varo, alle operazioni di movimentazione ed all’eventuale trasporto terrestre. Una clausola espressa che estenda la copertura a tali rischi rappresenta un elemento essenziale di tutela dell’armatore.
Dal punto di vista del cantiere “rimessatore”, la copertura più rilevante è la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con estensione ai beni in custodia. Questa garanzia, spesso denominata “custody, care and control”, copre i danni materiali ai beni affidati e rappresenta uno strumento indispensabile di tutela sia per il gestore sia per i clienti. La polizza deve includere i principali eventi di rischio: incendio, esplosione, furto, eventi atmosferici, atti vandalici e danni da movimentazione. È buona prassi assicurativa prevedere limiti di indennizzo adeguati al valore delle unità depositate e massimali specifici per le operazioni di alaggio o varo.
La casistica più frequente dei sinistri e contenziosi nel rimessaggio nautico riguarda:
- incendi o esplosioni all’interno delle aeree di rimessaggio, con danni multipli a diverse imbarcazioni;
- furto parziale o totale (di accessori, motori fuoribordo, strumentazione elettronica o intere unità) spesso a causa di carenze di vigilanza o sistemi di sicurezza inadeguati;
- danni strutturali durante alaggio o varo, dovuti a errori di manovra o a supporti difettosi;
- infiltrazioni d’acqua o deterioramento da cattiva conservazione;
- danni meteorologici (grandine, trombe d’aria, alluvioni) con responsabilità spesso contese tra armatore, gestore e compagnia assicurativa.
Per prevenire tali situazioni, è indispensabile una gestione documentale rigorosa. Ogni consegna e restituzione dell’imbarcazione dovrebbe essere accompagnata da un verbale di consegna (check-in/check-out), fotografie dello stato del bene, copie aggiornate delle polizze assicurative. Tali documenti possono risultare fondamentali in caso di sinistro o controversia.
Dal punto di vista del cantiere nautico, è opportuno ricordare il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c., che consente al depositario o prestatore d’opera di trattenere l’imbarcazione fino al pagamento delle spese di rimessaggio o manutenzione. Tale diritto rappresenta un importante strumento di tutela del credito, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e buona fede, evitando abusi che possano dar luogo a ulteriori contestazioni.
In sintesi il rimessaggio non è solo una prestazione di servizio, ma avendo ad oggetto una res complessa come le barche e di notevole valore sia economico che “affettivo” richiede una gestione legale, tecnica ed assicurativa attenta. La redazione del contratto deve essere personalizzata in base alle caratteristiche del cantiere, al tipo di custodia e al valore delle imbarcazioni, al fine di prevenire conflitti e garantire sicurezza e continuità operativa per entrambe le parti.
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Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo

