Nel mondo della nautica da diporto, il contratto di ormeggio è uno degli strumenti più utilizzati ma al contempo spesso sottovalutati, poichè ha implicazioni giuridiche rilevanti, sia per gli armatori che per i gestori delle marine.
Il contratto di ormeggio, pur privo di una disciplina espressa nel Codice civile, nel Codice della Navigazione e nel Codice della Nautica da diporto, è annoverato dalla giurisprudenza come contratto atipico per la quale “il contratto di ormeggio, di per sé, presenta una struttura minima essenziale costituita dalla messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali mediante l’assegnazione di un delimitato spazio acqueo con possibilità di estensione ad altre prestazioni collegate sinallagmaticamente al corrispettivo, quali la custodia dell’imbarcazione e delle cose in essa contenute e financo il ricovero, nei mesi invernali, dell’imbarcazione in apposita struttura (v. Cass. Civ., SS.UU. 3.4.2007 — ud. 20.2.2007, n. 8224).
Pertanto, come si può intuire, la questione davvero centrale spesso si concentra sulla domanda se il gestore assuma o meno un obbligo di custodia sull’imbarcazione.
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, n. 6839/2024), “in assenza di obbligo contrattuale di custodia, anche implicito, il gestore non è tenuto a risarcire il danno da furto subito dall’imbarcazione ormeggiata”. Tuttavia, laddove la struttura offra servizi di guardiania, videosorveglianza o polizze assicurative comprese, si può configurare un’obbligazione accessoria di custodia che comporta l’obbligo di vigilare diligentemente sui beni affidati, ai sensi dell’art. 1768 c.c.
In ogni caso, in caso di contenzioso spetterà alla parte che invoca la responsabilità del gestore fornire la prova dell’inadempimento, come precisato anche dal Tribunale di Ancona (sent. n. 482/2024), che ha ribadito come la responsabilità del porto non possa presumersi automaticamente ma richieda la dimostrazione di un obbligo effettivo e del mancato adempimento.
Nella pratica, le casistiche che generano contenzioso tra armatori e operatori portuali sono numerose: furto totale dello yacht, furto di dotazioni di bordo, danni dovuti al maltempo, rottura di bitte o pontili, etc. Ognuna di queste situazioni presenta variabili che devono essere analizzate nel dettaglio: la presenza o meno di una polizza assicurativa, la chiarezza delle clausole contrattuali del contratto, la possibilità di dimostrare che il gestore aveva (o non aveva) un obbligo di custodia o di diligenza, il comportamento delle parti prima e dopo il fatto. Non esiste quindi una risposta univoca e ogni caso, per essere valutato correttamente, deve essere esaminato nella sua specificità.
In un contesto specifico e con interessi economici spesso rilevanti come quello del diritto della nautica da diporto, è fondamentale muoversi con competenza e tempestività. Firmare un contratto di ormeggio senza comprenderne le implicazioni può comportare rischi rilevanti, sia per l’armatore che per l’operatore portuale. La gestione di eventuali controversie richiede un approccio strategico, orientato alla risoluzione ma basato su una solida conoscenza della normativa e della giurisprudenza in materia.
Se hai subito un danno, un furto o hai ricevuto una contestazione, contattaci per esporci il tuo caso: analizzeremo insieme la situazione e valuteremo la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi.
Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo