Con la recente ordinanza n. 28672 del 29 ottobre 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema dello smarrimento del bagaglio registrato e del risarcimento del danno in favore del passeggero. Il caso riguardava un volo Palermo–Verona: il passeggero aveva regolarmente consegnato il bagaglio al vettore, ma all’arrivo la valigia non gli era mai stata riconsegnata. La compagnia aerea era stata ritenuta responsabile dello smarrimento, ma i giudici di merito avevano respinto la domanda risarcitoria per carenza di prova analitica del contenuto del bagaglio, non ritenendo applicabile il criterio della liquidazione equitativa del danno.
Ritenendo non fondata oltre che non giusta la decisione, la questione è stata sottoposta al vaglio dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione che hanno cassato la decisione, affermando che una volta accertato lo smarrimento del bagaglio registrato ed individuata la responsabilità del vettore ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999, il giudice non può negare il risarcimento solo perché il passeggero non è in grado di provare in modo minuzioso il contenuto e il valore di ogni singolo bene. In questi casi, la liquidazione del danno può e deve avvenire in via equitativa, nel limite del massimale previsto dalla Convenzione.
Si tratta di un principio essenzialmente giusto e soprattutto molto rilevante ai fini della tutela effettiva dei viaggiatori: non è difatti realistico pretendere che il passeggero conservi scontrini di acquisto o che riesca a provare il contenuto ed il valore di tutti gli oggetti contenuti in valigia. Il giudice in questi casi può utilizzare criteri di comune esperienza (durata del viaggio, luogo di destinazione, numero di bagagli, natura del viaggio) per stimare il danno entro il tetto di massimo di responsabilità stabilito dalla citata Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore nel nostro ordinamento il 28.06.2004, che disciplina il trasporto aereo internazionale di passeggeri, bagagli e merci (ma applicabile anche ai trasporti nazionali per il richiamo contenuto nell’art. 941 cod. nav.).
Limitatamente alla tutela relativa ai bagagli, essa sancisce all’art.17, par.2 che “Il vettore è responsabile del danno derivante da distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, se l’evento dannoso si è verificato a bordo o nel periodo in cui il vettore aveva il bagaglio in custodia” prevedendo al successivo paragrafo che “Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio, oppure il bagaglio non giunge a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto” (ossia la pretesa risarcitoria).
La suddetta è disciplinata dall’art. 22 il quale prevedendo un principio di limitazione di responsabilità vettoriale sancisce che “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.519 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.
Di seguito, in chiave pratica, si suggerisce una check list utile ai passeggeri per non perdere il diritto al risarcimento ai sensi della Convenzione di Montreal.
Checklist Bagaglio – Cosa Fare per Non Perdere il Diritto al Risarcimento
1. Termini perentori di reclamo
Bagaglio danneggiato – Invia il reclamo scritto entro 7 giorni dalla consegna.
Bagaglio in ritardo – Invia il reclamo scritto entro 21 giorni dalla riconsegna.
Bagaglio smarrito – Considerato perso dopo 21 giorni. Reclamo entro 21 giorni dalla data prevista di arrivo.
2. Documenti indispensabili
Compila il PIR (Property Irregularity Report) presso il Lost & Found in aeroporto.
Conserva carta d’imbarco ed etichetta del bagaglio.
Raccogli scontrini e ricevute delle spese di prima necessità.
Documenta i danni con foto o video.
Invia un reclamo scritto tramite PEC, raccomandata o modulo ufficiale della compagnia.
3. Suggerimenti pratici
Compila sempre il PIR prima di lasciare l’aeroporto.
Invia il reclamo entro i termini, anche se il bagaglio viene ritrovato.
Inserisci nel reclamo: numero volo, data, descrizione del disservizio.
Tieni una copia di tutto ciò che invii alla compagnia.
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I disagi nel trasporto aereo, purtroppo, non riguardano solo i bagagli, ma altre ipotesi molto frequenti sono rappresentate da:
• ritardo prolungato o cancellazione del volo;
• negato imbarco (overbooking);
• coincidenze perse, mancata assistenza da parte dei vettori;
In questi casi il passeggero risulta tutelato non sono dalla citata Convenzione di Montreal ma anche dalla normativa comunitaria ed in particolare dal noto Regolamento CE n.261/2004 che ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri istituendo livelli minimi di assistenza e forme di indennizzo predeterminate in funzione della distanza del viaggio aereo.
Se hai subìto lo smarrimento, il danneggiamento o il ritardo nella riconsegna del bagaglio durante un viaggio aereo, oppure hai riscontrato disservizi dovuti a cancellazioni, ritardi del volo o problematiche legate a un pacchetto turistico, puoi contattare lo Studio tramite il form dedicato o inviando una email ed esporre il tuo caso: analizzeremo insieme la situazione e valuteremo la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi.
Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo

