
Introduzione
La possibilità di sciogliersi da un contratto di pacchetto turistico costituisce uno dei temi nei quali più chiaramente si confrontano l’esigenza di tutela del viaggiatore e il principio di stabilità del vincolo contrattuale.
È proprio dall’equilibrio tra tali interessi che prende forma l’attuale disciplina del Codice del Turismo.
La disciplina di tale equilibrio trova oggi il proprio fondamento nel Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici e sui servizi turistici collegati.
La riforma europea ha perseguito un duplice obiettivo: assicurare un elevato livello di tutela del viaggiatore e, al contempo, armonizzare la disciplina dei pacchetti turistici all’interno del mercato unico, adeguandola alle nuove modalità di commercializzazione dei servizi di viaggio, sempre più frequentemente acquistati attraverso piattaforme digitali e procedure di prenotazione integrate.
L’esperienza applicativa ha tuttavia dimostrato come la disciplina positiva non sia, da sola, sufficiente a risolvere tutte le controversie che possono insorgere tra viaggiatore e organizzatore.
In particolare, le maggiori difficoltà interpretative emergono quando, dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del viaggio, sopravvenga un evento imprevedibile, non imputabile al viaggiatore e idoneo ad incidere in modo determinante sull’utilizzazione del pacchetto turistico.
In tali ipotesi il problema non consiste esclusivamente nello stabilire se il contratto possa ancora essere materialmente eseguito, bensì nell’accertare se esso sia ancora idoneo a realizzare l’interesse concreto perseguito dalle parti al momento della sua conclusione.
Proprio su questo terreno si è sviluppata, negli ultimi anni, un’importante evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha progressivamente valorizzato la nozione di causa concreta del contratto e il principio dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, delineando un’interpretazione sistematica della disciplina dei pacchetti turistici coerente con i principi generali del diritto delle obbligazioni.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17136 del 31 maggio 2026 rappresenta, sotto questo profilo, il più recente approdo di un orientamento interpretativo già delineato dalla giurisprudenza di legittimità, confermando che la valutazione delle controversie in materia di annullamento del viaggio non può essere affidata a criteri automatici, ma richiede un esame del caso concreto, del contenuto del contratto e della funzione economica che le parti intendevano realizzare.
Il presente contributo si propone di ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale della materia, analizzando la disciplina del recesso dal contratto di pacchetto turistico, l’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale e i principali criteri oggi utilizzati per valutare la legittimità delle penali di annullamento e l’eventuale diritto del viaggiatore alla restituzione delle somme corrisposte.
1. Il quadro normativo: dalla Direttiva (UE) 2015/2302 al Codice del Turismo
L’attuale disciplina dei pacchetti turistici è il risultato di un articolato processo di armonizzazione del diritto europeo, volto a garantire un elevato livello di tutela dei viaggiatori e a favorire il corretto funzionamento del mercato interno.
Con la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, il legislatore europeo ha profondamente riformato la materia, sostituendo la precedente disciplina del 1990 e adeguando il sistema normativo all’evoluzione del settore turistico, caratterizzato dalla crescente diffusione delle prenotazioni online e dalla commercializzazione integrata di molteplici servizi di viaggio.
Come emerge anche dai considerando della Direttiva, l’obiettivo perseguito non consiste soltanto nel rafforzare la tutela del consumatore, ma anche nel garantire una disciplina uniforme per gli operatori del settore, assicurando maggiore trasparenza nella fase precontrattuale, una più chiara ripartizione delle responsabilità tra organizzatore e venditore e rimedi effettivi in caso di modifiche del contratto o di eventi sopravvenuti.
Il legislatore italiano ha recepito tali principi mediante il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha modificato il Capo I del Titolo VI del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo).
La disciplina oggi vigente regola l’intero ciclo di vita del contratto di pacchetto turistico: dagli obblighi informativi precontrattuali alla conclusione del contratto, dalle modifiche prima della partenza ai rimedi riconosciuti al viaggiatore in caso di inesatto adempimento o di sopravvenienze.
Tra le disposizioni di maggiore rilievo assumono particolare importanza gli artt. 40 e 41 del Codice del Turismo, dedicati, rispettivamente, alle modifiche del contratto prima dell’inizio del pacchetto e al diritto del viaggiatore di recedere dal contratto.
Tali disposizioni costituiscono il naturale punto di partenza dell’analisi, ma non esauriscono il sistema di tutela applicabile.
Come si vedrà nei paragrafi successivi, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina speciale dei pacchetti turistici deve essere interpretata in modo coordinato con i principi generali del diritto delle obbligazioni, valorizzando la causa concreta del contratto e l’interesse effettivamente perseguito dalle parti.
Prima di affrontare il tema del recesso e dell’annullamento del viaggio, è tuttavia necessario chiarire un profilo preliminare: quando un contratto può essere qualificato come “pacchetto turistico” ai sensi del Codice del Turismo e quando, invece, ricorre una pluralità di rapporti contrattuali autonomi?
2. Il diritto di recesso nel Codice del Turismo
Una volta accertato che il contratto rientra nella nozione di pacchetto turistico, occorre individuare quale disciplina regoli lo scioglimento del rapporto prima dell’inizio del viaggio.
Il principale riferimento normativo è costituito dall’art. 41 del Codice del Turismo, che disciplina il diritto del viaggiatore di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto.
La disposizione contempla diverse ipotesi di scioglimento del rapporto. Ai fini del presente contributo assumono particolare rilievo, da un lato, il recesso volontario esercitato dal viaggiatore e, dall’altro, il recesso conseguente al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie.
Nel primo caso, il viaggiatore può rinunciare alla partenza, ma l’organizzatore ha diritto di applicare le spese di recesso previste dal contratto, purché conformi ai criteri di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza stabiliti dalla normativa vigente.
Nel secondo caso, invece, il legislatore riconosce al viaggiatore il diritto di sciogliersi dal contratto senza sostenere alcun costo quando, nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie che incidano in modo sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto verso la destinazione.
La ratio della disposizione è evidente: quando eventi eccezionali e imprevedibili rendono il viaggio oggettivamente irrealizzabile o ne compromettono in modo significativo l’esecuzione, l’interesse del viaggiatore a non rimanere vincolato al contratto prevale sull’interesse dell’organizzatore alla sua esecuzione.
La disciplina contenuta nell’art. 41 rappresenta, pertanto, il naturale punto di partenza dell’analisi. Essa, tuttavia, non esaurisce tutte le questioni che possono emergere nella pratica applicativa.
3. Il problema interpretativo: quando l’evento sopravvenuto riguarda il viaggiatore
Le ipotesi espressamente considerate dall’art. 41 riguardano, principalmente, eventi che incidono sulla destinazione del viaggio o sulla possibilità di raggiungerla.
Nella prassi, tuttavia, le controversie più complesse riguardano spesso una diversa situazione.
Può accadere, infatti, che il pacchetto turistico resti perfettamente eseguibile da parte dell’organizzatore, ma che un evento sopravvenuto, imprevedibile e non imputabile al viaggiatore renda definitivamente inutile la fruizione della vacanza.
In tali casi la prestazione dell’organizzatore rimane, in astratto, integralmente eseguibile.
Ciò che viene meno è l’interesse concreto del viaggiatore alla sua utilizzazione.
È proprio questo il punto sul quale si è sviluppato il dibattito interpretativo.
Una lettura meramente letterale del contratto potrebbe indurre a ritenere che, essendo il tour operator ancora in grado di adempiere, il recesso debba essere qualificato come volontario, con conseguente applicazione delle spese previste dalle condizioni generali di vendita.
Una simile conclusione, tuttavia, rischierebbe di trascurare la funzione economica del contratto e la concreta utilità che il viaggiatore intendeva conseguire attraverso il pacchetto turistico.
Per tale ragione la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato un’interpretazione sistematica della disciplina, coordinando le disposizioni del Codice del Turismo con i principi generali del diritto delle obbligazioni.
La disciplina speciale dei pacchetti turistici, infatti, non esclude — nei limiti della sua compatibilità — l’applicazione dei principi civilistici in materia di sopravvenienze contrattuali.
Al contrario, è proprio attraverso tale coordinamento che la Corte di Cassazione ha progressivamente costruito un orientamento volto a valutare non soltanto la possibilità materiale di eseguire il contratto, ma anche la permanenza dell’interesse concretamente perseguito dalle parti al momento della sua conclusione.
Questa prospettiva interpretativa costituisce il presupposto dell’evoluzione giurisprudenziale esaminata nel paragrafo che segue.
4. La causa concreta del contratto e l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità
La soluzione delle controversie relative all’annullamento del pacchetto turistico non può essere ricercata esclusivamente nella disciplina speciale contenuta nel Codice del Turismo.
L’esperienza applicativa ha infatti evidenziato come talune fattispecie non trovino una risposta esaustiva nella sola disciplina del recesso prevista dall’art. 41, rendendo necessario un coordinamento con i principi generali del diritto delle obbligazioni.
In questa prospettiva si colloca l’elaborazione giurisprudenziale della causa concreta del contratto, intesa quale funzione economico-individuale dell’accordo e criterio attraverso il quale valutare se la prestazione conservi ancora l’utilità concretamente perseguita dalle parti.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che il contratto non può essere interpretato esclusivamente nella sua dimensione formale, ma deve essere considerato quale strumento destinato a realizzare uno specifico interesse pratico.
Ne consegue che la sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione può assumere rilievo anche quando l’obbligazione sia ancora materialmente eseguibile.
In altri termini, il problema non consiste soltanto nello stabilire se il tour operator sia ancora in grado di organizzare il viaggio, bensì nell’accertare se quel viaggio sia ancora idoneo a soddisfare l’interesse concretamente perseguito dal viaggiatore al momento della conclusione del contratto.
È proprio su tale presupposto che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente valorizzato i principi civilistici in materia di sopravvenienze contrattuali.
La disciplina speciale dei pacchetti turistici, infatti, non esclude — nei limiti della sua compatibilità — l’applicazione dei principi desumibili dagli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., i quali continuano a rappresentare il quadro sistematico di riferimento per la valutazione delle sopravvenienze incidenti sull’equilibrio contrattuale.
La Corte di Cassazione non ha quindi introdotto un nuovo rimedio giuridico. Ha piuttosto progressivamente chiarito che la disciplina del Codice del Turismo deve essere interpretata in modo coordinato con i principi generali del diritto civile, evitando soluzioni meramente formalistiche incompatibili con la funzione concreta del contratto.
5. L’evoluzione della Corte di Cassazione
L’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2026, n. 17136 non rappresenta una decisione isolata, né segna un’improvvisa inversione di orientamento.Essa costituisce, piuttosto, il più recente sviluppo di un percorso interpretativo già delineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Un primo significativo approdo si rinviene nella sentenza n. 18047 del 10 luglio 2018, con la quale la Corte ha riconosciuto rilievo alla sopravvenuta inutilizzabilità del pacchetto turistico derivante da un evento imprevedibile incidente sulla possibilità di realizzare la finalità del viaggio, valorizzando la causa concreta del contratto quale parametro di valutazione dell’interesse perseguito dalle parti.
Successivamente, con l’ordinanza n. 31368 del 6 dicembre 2024, la Corte ha ulteriormente precisato che la finalità pratica del viaggio può assumere rilievo anche nell’ambito di operazioni economiche articolate attraverso una pluralità di rapporti contrattuali funzionalmente collegati, ove emerga una comune funzione economica dell’intera operazione.
Su tali premesse si innesta l’ordinanza n. 17136/2026, che ribadisce un principio di particolare importanza.
Il giudice non può limitarsi ad accertare la persistente possibilità materiale di eseguire la prestazione né ad applicare automaticamente le clausole contrattuali che disciplinano le penali di annullamento.
È invece tenuto a verificare se l’evento sopravvenuto abbia inciso in modo definitivo sull’interesse concretamente perseguito mediante il contratto, rendendo la prestazione definitivamente priva della sua utilità economica.
Proprio in tale prospettiva assume rilievo la causa concreta del contratto, quale criterio interpretativo idoneo a verificare se il sinallagma negoziale conservi ancora la funzione che le parti intendevano realizzare al momento della conclusione dell’accordo.
È opportuno evidenziare un ulteriore profilo.
L’ordinanza del 2026 non riconosce automaticamente il diritto del viaggiatore alla restituzione delle somme versate, né afferma un principio generale secondo cui ogni evento sopravvenuto legittimi lo scioglimento del contratto senza conseguenze economiche.
La Corte ha infatti cassato con rinvio la decisione impugnata, demandando al giudice di merito il compito di verificare, sulla base delle concrete circostanze della fattispecie, se ricorressero effettivamente i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione.
La pronuncia assume pertanto rilievo non tanto perché introduce un nuovo rimedio, quanto perché consolida un criterio interpretativo destinato ad orientare l’applicazione della disciplina del Codice del Turismo.
Il principio che emerge dalla più recente giurisprudenza può essere così sintetizzato: la disciplina speciale dei pacchetti turistici deve essere letta in modo sistematico e coordinato con i principi generali del diritto delle obbligazioni, affinché la valutazione della controversia tenga conto non soltanto della possibilità materiale di eseguire il contratto, ma anche della permanenza dell’interesse concretamente perseguito attraverso di esso.
Tale impostazione consente di evitare sia automatismi favorevoli al viaggiatore, sia interpretazioni eccessivamente formalistiche che finirebbero per trascurare la reale funzione economica del contratto.
6. Profili applicativi
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale sin qui esaminata consente di formulare alcune considerazioni di carattere operativo.
La prima riguarda il metodo con il quale devono essere affrontate le controversie relative all’annullamento del pacchetto turistico.
La disciplina vigente non consente infatti di ricorrere ad automatismi.
Da un lato, la mera previsione contrattuale di una penale di recesso non è, di per sé, sufficiente a giustificarne sempre l’applicazione; dall’altro, il semplice verificarsi di un evento sopravvenuto non attribuisce automaticamente al viaggiatore il diritto di sciogliersi dal contratto senza conseguenze economiche.
L’accertamento richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, nella quale assumono rilievo, tra gli altri, i seguenti elementi:
• la qualificazione del rapporto quale pacchetto turistico ovvero quale pluralità di contratti autonomi;
• il contenuto delle condizioni generali di contratto;
• la natura dell’evento sopravvenuto e la relativa documentazione probatoria;
• l’incidenza dell’evento sull’interesse concretamente perseguito mediante il contratto;
• l’eventuale possibilità di ricorrere agli strumenti alternativi previsti dalla disciplina contrattuale, quali la modifica della prenotazione, il rinvio della partenza o la cessione del contratto, ove consentita.
Solo all’esito di tale verifica sarà possibile stabilire se ricorrano i presupposti per l’applicazione della disciplina ordinaria del recesso ovvero dei rimedi restitutori riconosciuti dall’ordinamento.
7. Questioni applicative ricorrenti
La sopravvenienza che incide sul viaggiatore comporta sempre il diritto allo scioglimento del contratto senza penali?
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude che possa essere formulata una risposta valida in termini assoluti.
L’evento sopravvenuto deve essere valutato alla luce delle circostanze del caso concreto, verificando se abbia inciso in modo definitivo sulla possibilità di realizzare l’interesse perseguito mediante il contratto di viaggio.
Le penali di recesso previste dalle condizioni generali di contratto sono sempre applicabili?
La presenza di una clausola che disciplini le spese di recesso non esime dall’esame della disciplina applicabile e delle concrete circostanze del caso.
L’interpretazione del contratto deve infatti avvenire in modo coordinato con il Codice del Turismo e con i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli eventi che riguardano un familiare del viaggiatore possono assumere rilevanza giuridica?
Possono assumere rilievo, ma non determinano automaticamente il diritto alla restituzione delle somme versate.
Occorre verificare se l’evento sopravvenuto abbia compromesso in modo definitivo la funzione concreta del contratto e l’interesse perseguito mediante il pacchetto turistico.
La presenza di una polizza assicurativa annullamento esaurisce gli strumenti di tutela del viaggiatore?
La tutela assicurativa opera su un piano distinto rispetto ai rimedi previsti dal Codice del Turismo e ai principi generali del diritto civile.
L’esistenza di una copertura assicurativa non esclude, pertanto, la necessità di verificare se ricorrano ulteriori forme di tutela previste dall’ordinamento.
L’acquisto contestuale di più servizi tramite un’agenzia integra sempre un pacchetto turistico?
La qualificazione giuridica dell’operazione dipende dai presupposti individuati dal Codice del Turismo e dalla Direttiva (UE) 2015/2302 e richiede una valutazione della concreta struttura negoziale posta in essere dalle parti.
Conclusioni
L’annullamento del pacchetto turistico rappresenta uno degli ambiti nei quali emerge con maggiore evidenza il dialogo tra diritto dell’Unione europea, disciplina speciale del Codice del Turismo e principi generali del diritto civile.
Il criterio interpretativo oggi prevalente impone, invece, di verificare se il contratto conservi la propria causa concreta, ossia la funzione economico-individuale che le parti intendevano realizzare al momento della sua conclusione.
In tale prospettiva, la disciplina speciale dei pacchetti turistici si coordina con i principi generali del diritto delle obbligazioni, consentendo una valutazione complessiva della vicenda contrattuale che tenga conto sia dell’interesse del viaggiatore sia dell’equilibrio del sinallagma negoziale.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17136 del 31 maggio 2026 si inserisce coerentemente in questo percorso evolutivo.
Il suo principale contributo non consiste nell’introduzione di un nuovo rimedio giuridico, bensì nell’aver ulteriormente consolidato un orientamento interpretativo che valorizza la causa concreta del contratto quale criterio per valutare gli effetti delle sopravvenienze sul rapporto contrattuale.
Ne consegue che la legittimità delle penali di recesso e l’eventuale diritto del viaggiatore alla restituzione delle somme versate non possono essere affermati o esclusi in via generale, ma richiedono un attento esame delle circostanze del caso concreto, della disciplina contrattuale e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
È proprio questo approccio sistematico che, allo stato dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, costituisce il parametro interpretativo di riferimento nella materia dei pacchetti turistici.
Riferimenti normativi essenziali
• Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015.
• D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62.
• Artt. 1175, 1256, 1375, 1463 e 1464 del Codice civile.
Principali riferimenti giurisprudenziali
• Cass. civ., Sez. III, 10 luglio 2018, n. 18047.
• Cass. civ., Sez. III, ord. 6 dicembre 2024, n. 31368.
• Cass. civ., Sez. III, ord. 31 maggio 2026, n. 17136.
Nota finale
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale.
Ogni controversia in materia di pacchetti turistici presenta peculiarità proprie e non può essere risolta attraverso soluzioni standardizzate. Se ritiene che il Suo caso presenti profili analoghi a quelli esaminati in questo contributo, è possibile richiedere una valutazione della documentazione contrattuale e della disciplina applicabile, al fine di verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per la tutela dei Suoi diritti.
Studio Legale Capece Minutolo





