Si è svolta nel mese di Ottobre, nella città di Trieste, la famosa regata Barcolana, che richiama in Adriatico migliaia di imbarcazioni a vela trasformando il golfo di Trieste un teatro naturale di sport e spettacolo.

La bellezza e l’adrenalina della regata tra le più affollate del mondo offre lo spunto per affrontare un tema molto rilevante per coloro i quali sono soliti partecipare a regate veliche ovvero il regime giuridico della responsabilità civile in caso di collisione o danni tra barche partecipanti.

Il tema, complesso ed affascinante, rappresenta un punto d’incontro tra diritto della nautica da diporto, regole sportive e principi civilistici generali.

Il codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005) dedica particolare attenzione alle manifestazioni sportive in mare richiedendo, ai sensi dell’art. 30 il rispetto dei regolamenti delle Federazioni sportive da diporto” che prima disciplinava la sudetta materia, prevedeva che nelle manifestazioni nazionali ed internazionali organizzatrici dell’evento. Già la legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante “Norme sulla Navigazione da diporto” che prima disciplinava la material, prevedeva che nelle competizoni veliche fossero osservati i regolamenti della Lega Navale italiana, dalla Federazione italiana vela (della Federazione italiana motonautica) e dei   circoli   nautici   affiliati   alle   predette federazioni, riconoscendo così la specialità della materia ed un rimando alle regole sportive di ogni singola disciplina.

Nel campo delle competizioni veliche, per poter partecipare ad una regata, va da sè che occorre preliminarmente iscriversi attraverso la sottoscrizione di moduli che contengono un esplicito impegno a rispettare il regolamento di regatta il quale a sua volta assoggetta i concorrenti al rispetto delle Regole di regata emanate dalla Federazione Italiana Vela (FIV), che a sua volta recepisce le Racing Rules of Sailing (note con l’acronimo di R.R.S.). Tali sono le regole di regata internazionali emesse dalla World Sailing (fino al 2015  International Sailing Federation – I.SA.F) con sede in UK (https://www.sailing.org) che è l’organismo mondiale che governa la maggior parte degli sport velici, in particolar modo le regate e che ogni quadriennio olimpico emana le nuove Regole di regata a vela (oggi in vigore le R.R.S. per il quadriennio 2025-2028). Queste norme costituiscono un vero e proprio micro codice sportivo – al quale i concorrenti aderiscono in via negoziale attraverso l’iscrizione alla competizione (concludendo il c.d. contratto di regata). Di conseguenza esso diventa il solo a regolare i rapporti tra i concorrenti durante la gara ed a delimitare, in via esclusiva, il perimetro della colpa e delle responsabilità in una collisione.

Ciò significa che, in caso di collisione tra unità impegnate in una regata velica, l’accertamento della responsabilità sulla collisione dovrà avvenire applicando ed interpretando unicamente le citate Regole di regata richiamate dal regolamento, con esclusione, di norma, dell’applicazione delle norme sulla responsabilità per urto previste dagli artt. 482 e ss. del Codice della Navigazione, della Convezione di Bruxelles del 1910 sull’urto tra navi (al quale il nostro codice della navigazione si ispira) e delle Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (N.I.P.A.M.) meglio note a livello internazionale come COLREG 72 (Convenzione di Londra del 1972 – Collision regulations), che disciplinano la navigazione commerciale o da diporto ma non le competizioni sportive.

La circostanza che le Regole di Regata disciplinino le condotte dei velisti durante la regata  non esclude la giurisdizione ordinaria in favore di quella sportiva. Infatti qualora tra gli armatori concorrenti e/o tra le rispettive compagnie assicurative sorgessero contestazioni in relazione alla responsabilità di una collisione tra due unità durante una regata, la competenza in caso di contenzioso sarà del giudice ordinario che dovrà recepire gli accertamenti già eseguiti in sede sportiva sulla responsabilità della collisione (decisione del Comitato delle Proteste) ovvero, in mancanza, interpretare i fatti alla luce delle regole di regata in vigore al momento dell’evento. 

La Giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su casi di collisione di unità impegnate in regata, si è espressa in maniera pressocchè costante affermando che:

Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti, se avviene una collisione, la relativa responsabilità deve venire accertata, anche dall’autorità giudiziaria, in base alle Regole di regata vigenti all’epoca.” (Tribunale di Chiavari 25 marzo 2004).

Il suddetto principio è stato anche ribadito, recentemente, dal Tribunale di Trieste nella sentenza n.454/2023, nella quale il Giudice, chiamato a pronunciarsi proprio sull’accertamento della responsabilità in un caso di collisione avvenuta nel corso della famosa regata Barcolana, ha affermato, in modo cristallino, che:

In caso di sinistri tra barche che partecipano ad una regata occorre coordinare i principi generali in tema di responsabilità civile dettati dall’art. 2054 del codice civile con le regole di regata e le decisioni emanate dalla Giuria sportiva. Il principio generale è che, in caso di collisione, l’accertamento dei fatti spetta ai fini sportivi alla giuria di gara ed ai fini risarcitori spetta all’autorità giudiziaria ordinaria ma deve essere effettuato in base alle Regole di Regata. Nel caso in esame non vi è stata alcuna “protesta” per cui non si è pronunciato il comitato di regata sportiva sulla dinamica della collisione, che il giudice civile dovrà ricostruire sulla base della istruttoria svolta.”.

Invero, in conformità alle citate R.R.S., allorquando intervenga una violazione di una regola di regata da parte di un concorrente, l’equipaggio antagonista che assume la violazione di una regola di regatta, è tenuto ad elevare formale “protesta” che sarà valutata dal Comitato delle Proteste o dalla Giuria sportiva, che dopo rituale istruttoria del caso ed eventuali udienze, concluderà con una pronuncia sulla violazione o meno di una regola di regata e conseguente attribuzione di penalità. La suddetta decisione costituirà una piena prova nel processo civile sull’accertamento della dinamica e sulla responsabilità del sinistro in capo alla barca “colpevole” e di conseguenza anche nei confornti dei suoi Assicuratori, restando di competenza esclusiva del Giudice ordinario l’accertamento dei danni.

Và altresì menzionato che sulle interpretazioni delle R.R.S., la World Sailing e per essa in Italia la F.I.V. pubblica, con cadenza quadriennale, il Libro dei Casi, che comprende la completa revisione di tutti i casi già pubblicati nelle precedenti edizioni ed i nuovi casi affrontati dal World Sailing Council per illustrare con più chiarezza possibile l’applicazione delle Regole di Regata nelle fattispecie più controverse. Molti casi si basano su reali appelli sottoposti ad autorità nazionali secondo la regola 70.1, o richieste di conferma o correzione presentate secondo la regola 70.2. Tuttavia altri, in formato “domanda e risposta”, si basano su situazioni ipotetiche o presunte; molte di queste sono il risultato di interrogativi sottoposti al World Sailing Question and Answer Panel. Si tratta di uno strumento indiscutibilmente utile sia per i giudici, arbitri e ufficiali di regata sia internazionali che nazionali nell’accertamento di una violazione di una regola, sia nella difesa degli equipaggi coinvolti in una formale “protesta”, nonchè, come abbiamo visto sopra, potrà essere uno strumento utile anche all’Autorità Giudiziaria (e per essa al CTU) qualora sia chiamata a stabilire, in assenza di un accertamento sportivo del caso, la responsabilità di una collisione applicando le regole di regata vigenti.

Questa breve e certamente non esaustiva analisi mette in luce come le regate veliche rappresentino una straordinaria occasione per riflettere sul delicato equilibrio tra competizioni sportive e responsabilità giuridica, nel quale l’interprete deve sempre bilanciare il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo con quello del diritto della nautica da diporto e del principio del neminem laedere civilistico, tenendo altresì conto del rischio sportivo accettato.

 

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Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo

Il contratto di rimessaggio di yacht rappresenta una delle forme negoziali più diffuse nel settore della nautica da diporto e pur trattandosi di una figura contrattuale apparentemente semplice, può nascondere insidie giuridiche rilevanti molto spesso sottovalutati, che possono essere fonte di responsabilità e contenziosi di notevole entità.

Una gestione accurata del contratto e delle relative garanzie è essenziale per tutelare sia il proprietario dell’imbarcazione che il cantiere nautico.

Il rimessaggio nautico si configura come un contratto atipico nel quale il cantiere assume l’obbligazione principale di custodire l’unità da diporto (normalmente durante la sosta invernale), restituendola nello stesso stato in cui è stata consegnata. Il contratto si perfeziona mediante la consegna della res al cantiere, non essendo necessaria la sottoscrizione di un contratto, che però è decisamente consigliata proprio al fine di evitare contenziosi.

Alla prestazione principale di custodia, possono aggiungersi diversi servizi accessori, molto frequenti nella prassi, come l’alaggio, il varo, il lavaggio dell’opera morta, la pulizia della carena, l’applicazione dell’antivegetativa, la manutenzione ordinaria dell’apparato motore o altri interventi di assistenza tecnica. La responsabilità principale del cantiere “rimessatore” è quella di custodia secondo il parametro della diligenza professionale, che comporta l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti, incendi, danneggiamenti o deterioramenti. La mancata vigilanza, la carenza di sistemi di sicurezza o la mancanza di documentazione comprovante le misure adottate possono tradursi, in caso di eventi dannosi all’unità da diporto, in responsabilità civile e risarcitoria del cantiere.

Per tale ragione, uno degli aspetti più rilevanti connessi al contratto di rimessaggio è la copertura assicurativa sia dello yacht che del cantiere nautico. Molti armatori di barche si tutelano tramite polizze c.d. Hull and Machinery (Corpi e Macchine), ma non sempre queste estendono automaticamente la copertura assicurativa durante il rimessaggio a terra. È quindi essenziale verificare che la polizza copra non solo i rischi della navigazione e dell’ormeggio, ma anche quelli legati alla custodia a secco, all’alaggio e varo, alle operazioni di movimentazione ed all’eventuale trasporto terrestre. Una clausola espressa che estenda la copertura a tali rischi rappresenta un elemento essenziale di tutela dell’armatore.

Dal punto di vista del cantiere “rimessatore”, la copertura più rilevante è la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con estensione ai beni in custodia. Questa garanzia, spesso denominata “custody, care and control”, copre i danni materiali ai beni affidati e rappresenta uno strumento indispensabile di tutela sia per il gestore sia per i clienti. La polizza deve includere i principali eventi di rischio: incendio, esplosione, furto, eventi atmosferici, atti vandalici e danni da movimentazione. È buona prassi assicurativa prevedere limiti di indennizzo adeguati al valore delle unità depositate e massimali specifici per le operazioni di alaggio o varo.

La casistica più frequente dei sinistri e contenziosi nel rimessaggio nautico riguarda:

  • incendi o esplosioni all’interno delle aeree di rimessaggio, con danni multipli a diverse imbarcazioni;
  • furto parziale o totale (di accessori, motori fuoribordo, strumentazione elettronica o intere unità) spesso a causa di carenze di vigilanza o sistemi di sicurezza inadeguati;
  • danni strutturali durante alaggio o varo, dovuti a errori di manovra o a supporti difettosi;
  • infiltrazioni d’acqua o deterioramento da cattiva conservazione;
  • danni meteorologici (grandine, trombe d’aria, alluvioni) con responsabilità spesso contese tra armatore, gestore e compagnia assicurativa.

Per prevenire tali situazioni, è indispensabile una gestione documentale rigorosa. Ogni consegna e restituzione dell’imbarcazione dovrebbe essere accompagnata da un verbale di consegna (check-in/check-out), fotografie dello stato del bene, copie aggiornate delle polizze assicurative. Tali documenti possono risultare fondamentali in caso di sinistro o controversia.

Dal punto di vista del cantiere nautico, è opportuno ricordare il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c., che consente al depositario o prestatore d’opera di trattenere l’imbarcazione fino al pagamento delle spese di rimessaggio o manutenzione. Tale diritto rappresenta un importante strumento di tutela del credito, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e buona fede, evitando abusi che possano dar luogo a ulteriori contestazioni.

In sintesi il rimessaggio non è solo una prestazione di servizio, ma avendo ad oggetto una res complessa come le barche e di notevole valore sia economico che “affettivo” richiede una gestione legale, tecnica ed assicurativa attenta. La redazione del contratto deve essere personalizzata in base alle caratteristiche del cantiere, al tipo di custodia e al valore delle imbarcazioni, al fine di prevenire conflitti e garantire sicurezza e continuità operativa per entrambe le parti.

 

 

 

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Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo

Nel mondo della nautica da diporto, il contratto di ormeggio è uno degli strumenti più utilizzati ma al contempo spesso sottovalutati, poichè ha implicazioni giuridiche rilevanti, sia per gli armatori che per i gestori delle marine.

Il contratto di ormeggio, pur privo di una disciplina espressa nel Codice civile, nel Codice della Navigazione e nel Codice della Nautica da diporto, è annoverato dalla giurisprudenza come contratto atipico per la quale “il contratto di ormeggio, di per sé, presenta una struttura minima essenziale costituita dalla messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali mediante l’assegnazione di un delimitato spazio acqueo con possibilità di estensione ad altre prestazioni collegate sinallagmaticamente al corrispettivo, quali la custodia dell’imbarcazione e delle cose in essa contenute e financo il ricovero, nei mesi invernali, dell’imbarcazione in apposita struttura (v. Cass. Civ., SS.UU. 3.4.2007 — ud. 20.2.2007, n. 8224).

Pertanto, come si può intuire, la questione davvero centrale spesso si concentra sulla domanda se il gestore assuma o meno un obbligo di custodia sull’imbarcazione.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, n. 6839/2024), “in assenza di obbligo contrattuale di custodia, anche implicito, il gestore non è tenuto a risarcire il danno da furto subito dall’imbarcazione ormeggiata”. Tuttavia, laddove la struttura offra servizi di guardiania, videosorveglianza o polizze assicurative comprese, si può configurare un’obbligazione accessoria di custodia che comporta l’obbligo di vigilare diligentemente sui beni affidati, ai sensi dell’art. 1768 c.c.

In ogni caso, in caso di contenzioso spetterà alla parte che invoca la responsabilità del gestore fornire la prova dell’inadempimento, come precisato anche dal Tribunale di Ancona (sent. n. 482/2024), che ha ribadito come la responsabilità del porto non possa presumersi automaticamente ma richieda la dimostrazione di un obbligo effettivo e del mancato adempimento.

Nella pratica, le casistiche che generano contenzioso tra armatori e operatori portuali sono numerose: furto totale dello yacht, furto di dotazioni di bordo, danni dovuti al maltempo, rottura di bitte o pontili, etc. Ognuna di queste situazioni presenta variabili che devono essere analizzate nel dettaglio: la presenza o meno di una polizza assicurativa, la chiarezza delle clausole contrattuali del contratto, la possibilità di dimostrare che il gestore aveva (o non aveva) un obbligo di custodia o di diligenza, il comportamento delle parti prima e dopo il fatto. Non esiste quindi una risposta univoca e ogni caso, per essere valutato correttamente, deve essere esaminato nella sua specificità.

In un contesto specifico e con interessi economici spesso rilevanti come quello del diritto della nautica da diporto, è fondamentale muoversi con competenza e tempestività. Firmare un contratto di ormeggio senza comprenderne le implicazioni può comportare rischi rilevanti, sia per l’armatore che per l’operatore portuale. La gestione di eventuali controversie richiede un approccio strategico, orientato alla risoluzione ma basato su una solida conoscenza della normativa e della giurisprudenza in materia.

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Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo