Nel settore della nautica da diporto, il termine refitting viene frequentemente utilizzato per indicare, in modo generico, interventi di riallestimento o riattrezzamento su unità già esistenti. Tale definizione generale, tuttavia, non consente di cogliere la complessità di un progetto articolato e spesso non del tutto preventivabile, che coinvolge una pluralità di soggetti, lavorazioni tecniche, subappalti e verifiche operative.
Nel contesto italiano – caratterizzato da un’elevata specializzazione cantieristica – il refitting rappresenta oggi uno dei segmenti più dinamici del settore nautico. Tuttavia, proprio questa complessità operativa rende il contratto di refitting yacht in Italia uno degli ambiti in cui più frequentemente emergono criticità e contenziosi.
Nella prassi, le controversie più ricorrenti non nascono da eventi straordinari, ma da dinamiche tipiche:

 

• lavorazioni non adeguatamente contrattualizzate;
• varianti gestite in modo informale;
• ritardi non disciplinati;
• consegne e collaudi privi di formalizzazione;
• squilibri nella gestione dei pagamenti.

 

È proprio nella gestione di questi aspetti che si gioca l’equilibrio economico dell’operazione.

Inquadramento giuridico del contratto di refitting.

Sotto il profilo giuridico, il contratto di refitting yacht si configura come un contratto atipico che, nella prassi e negli orientamenti giurisprudenziali, viene prevalentemente ricondotto allo schema dell’appalto ai sensi degli artt. 1655 ss. c.c. Esso consiste in un insieme articolato di lavorazioni che possono riguardare la manutenzione straordinaria, la riparazione di elementi rilevanti dell’unità, nonché interventi di modifica o miglioramento delle sue caratteristiche tecniche e funzionali, inclusi gli adeguamenti alla normativa tecnica e di sicurezza.

Il refitting si distingue da altre figure contrattuali tipiche del settore, come il contratto di rimessaggio yacht, il quale ha ad oggetto principale la custodia e la conservazione dell’unità, con prestazioni tecniche limitate. (Per un approfondimento si rinvia all’articolo dedicato sul sito al seguente link https://avvocatocapeceminutolo.it/rimessaggio-barca-responsabilita-danni-contratto/).

La distinzione tra le due figure si riflette nella natura delle obbligazioni: nel rimessaggio prevale un’obbligazione di custodia, mentre nel refitting assume rilievo un’obbligazione prevalentemente orientata al risultato, pur potendo includere componenti riconducibili a obbligazioni di mezzi, in particolare nelle attività di progettazione, diagnosi tecnica e coordinamento.

Nella prassi, soprattutto nei refit più complessi, il rapporto contrattuale presenta caratteri ibridi e coinvolge molteplici soggetti: armatore, cantiere, project manager, comandante, subappaltatori e fornitori.

Questa pluralità di soggetti comporta una possibile frammentazione delle responsabilità, rendendo necessaria una regolazione preventiva particolarmente attenta al fine di evitare errori e possibili contenziosi.

In ambito internazionale, è frequente il ricorso a formulari standardizzati (es. BIMCO Repaircon, ICOMIA Refit Contract), che prevedono una disciplina più strutturata di varianti, ritardi e responsabilità al fine di ridurre al minino i possibili rischi, che sarà oggetto di un  separato approfondimento.

I rischi e le cause più frequenti di contenzioso nel refitting yacht.

In via generale, le principali ipotesi di inadempimento possono essere ricondotte a quattro macro-categorie:

 

a) Inadempimenti relativi allo scope of work

• difformità rispetto alle specifiche tecniche;
• omissione di lavorazioni;
• errata esecuzione.

b) Inadempimenti relativi ai tempi

• ritardo nella redelivery;
• errata gestione delle extension of time;
• mancato rispetto delle procedure di notice, con conseguente rilevanza dei profili di imputabilità del ritardo e dell’onere della prova.

c) Inadempimenti economici

• cost overrun;
• contestazioni su extra works;
• errata gestione delle varianti.

d) Inadempimenti qualitativi

• vizi e difetti di esecuzione;
• difetti latenti;
• mancata remediation.

Varianti e costi extra nel refitting yacht.

Il tema delle varianti (variation / change orders clause) rappresenta il principale punto di attrito tra armatore e cantiere.
La questione ricorrente è: perché devo pagare lavori non espressamente approvati o non preventivati? La risposta dipende da tre elementi:

 

• chi ha il potere di approvare le varianti;
• come tali approvazioni vengono formalizzate;
• quando interviene l’approvazione.

 

In linea con i principi applicabili in materia di appalto, le variazioni richiedono, di regola, il consenso del committente, salvo i casi di necessità tecnica. Nei refit più strutturati, il rappresentante dell’armatore – spesso il comandante o il project manager – assume un ruolo centrale nella gestione delle varianti, nella negoziazione dei change orders e nell’approvazione degli stati di avanzamento.
Quando il contratto non disciplina in modo preciso tali poteri, ogni decisione operativa può diventare oggetto di contestazione.
In assenza di una disciplina chiara, ogni decisione operativa può diventare oggetto di contestazione.

È in questa fase che si generano i principali contenziosi nel refitting yacht ed una valutazione preventiva del contratto consente di evitare le criticità più ricorrenti.

Tempi di consegna, penali e ritardi nel refitting yacht.

Nel refitting yacht, il tema dei tempi di consegna è intrinsecamente legato alla variabilità delle lavorazioni e rappresenta un altro nodo dove spesso nasce il contenzioso.
La consegna rappresenta un equilibrio tra:

 

• pianificazione iniziale;
• varianti intervenute;
• disponibilità di forniture e subappalti;
• adempimenti tecnici (class, flag, prove).

 

Molti contratti prevedono penali (liquidated damages) e distinguono tra ritardi imputabili e ritardi giustificati (permissible delays).

Le controversie sorgono tipicamente quando:

 

• l’armatore invoca penali per ritardo;
• il cantiere oppone sospensioni;
• emergono cause non disciplinate.

 

In assenza di un sistema strutturato di gestione del ritardo (notifiche, aggiornamento tempi, formalizzazione delle proroghe), le contestazioni diventano estremamente frequenti.

Consegna, collaudo e difetti minori nel refitting yacht.

La fase di riconsegna rappresenta uno dei momenti più delicati. Essa comprende:

 

• prove a mare (sea trials);
• verifiche tecniche;
• verbale di consegna;
• gestione delle minor deficiencies;

 

Nella prassi, molti contratti distinguono tra difetti “minori” e “maggiori” consentendo la consegna anche in presenza dei primi. Appare evidente che uno dei rischi maggiori nasce quando tale distinzione non è chiaramente definita in via preliminare.
Inoltre in assenza di una procedura strutturata di collaudo e verbalizzazione delle riserve, l’armatore può trovarsi nella difficoltà di contestare successivamente difetti o lavorazioni incomplete. È uno dei passaggi in cui la gestione giuridica incide direttamente sulla tutela dei diritti.

Vizi, garanzia e prova tecnica nel refitting yacht.

Nel refitting yacht, la gestione dei vizi è soprattutto una questione probatoria. Le principali criticità riguardano:

 

• la tempestività della denuncia;
• la corretta individuazione della causa del difetto;
• la ripartizione delle responsabilità.

 

La prassi e la giurisprudenza evidenziano come il rispetto dei termini di denuncia e la corretta documentazione tecnica siano determinanti ai fini della tutela dei diritti del committente/armatore. È proprio in questa fase che un intervento tempestivo consente di evitare di incorrere in decadenze e di contenere un contenzioso già insorto.

Assicurazioni nel refitting yacht.

Un profilo frequentemente trascurato riguarda l’interazione tra contratto di refitting e coperture assicurative. In particolare le coperture assicurative più rilevanti che interagiscono nelle operazioni di refitting sono:

 

• La copertura Corpo e Macchina (Hull & Machinery), che copre i danni allo yacht;
• La copertura P&I, che copre la responsabilità dell’armatore verso terzi
• la Ship Repairer’s Liability (SRL) copre la responsabilità del cantiere per danni a beni in lavorazione e a terzi;
• alcune clausole contrattuali (limitazioni di responsabilità, waiver of subrogation) possono incidere sulla possibilità di rivalsa degli assicuratori.

 

E’ pertanto essenziale effettuare un coordinamento preventivo tra contratto e polizze per evitare che i rischi possano essere trasferiti o non garantiti in modo non consapevole.

Il ruolo del surveyor e dell’assistenza legale nel refitting yacht.

Nel refitting yacht, la gestione efficace del progetto richiede un coordinamento tra competenze tecniche e giuridiche.
Il surveyor svolge un ruolo essenziale nella definizione delle lavorazioni, nel monitoraggio dell’esecuzione e nella documentazione delle criticità.
Accanto a tale figura, l’assistenza legale assume un ruolo determinante nella negoziazione del contratto e nella gestione delle fasi più delicate, in particolare:

 

• disciplina delle varianti;
• gestione dei ritardi;
• strutturazione della consegna e del collaudo;
• prevenzione delle controversie.

 

Il contratto rappresenta lo strumento attraverso cui si distribuisce il rischio tra le parti.

Come limitare i contenziosi nel refitting yacht.

La prevenzione si basa su:

 

• definizione chiara dello scope of work;
• formalizzazione delle varianti;
• collegamento dei pagamenti a milestone verificabili;
• disciplina dei ritardi;
• procedure strutturate di collaudo e consegna;
• coordinamento tra profili tecnici e giuridici;

 

In assenza di tali elementi, anche operazioni tecnicamente corrette possono sfociare in contenzioso. L’esperienza operativa mostra come le principali criticità nel refitting yacht non derivino da eventi imprevedibili, ma da una gestione non strutturata del rapporto contrattuale, in particolare nelle fasi di definizione iniziale e di esecuzione dei lavori. Una corretta impostazione iniziale e una gestione consapevole dell’esecuzione rappresentano, nella maggior parte dei casi, il fattore decisivo per prevenire contestazioni su costi, tempi e responsabilità.

 

Se stai pianificando un refitting in Italia o stai già gestendo una situazione complessa con il cantiere, un confronto mirato sui profili contrattuali e operativi può fare la differenza tra una gestione controllata del progetto e l’insorgenza di un contenzioso.

Una valutazione tempestiva consente di chiarire le posizioni, prevenire criticità e ove necessario, impostare fin da subito la strategia più efficace per la tutela dei propri interessi.

Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo

 

 

Si è svolta nel mese di Ottobre, nella città di Trieste, la famosa regata Barcolana, che richiama in Adriatico migliaia di imbarcazioni a vela trasformando il golfo di Trieste un teatro naturale di sport e spettacolo.

La bellezza e l’adrenalina della regata tra le più affollate del mondo offre lo spunto per affrontare un tema molto rilevante per coloro i quali sono soliti partecipare a regate veliche ovvero il regime giuridico della responsabilità civile in caso di collisione o danni tra barche partecipanti.

Il tema, complesso ed affascinante, rappresenta un punto d’incontro tra diritto della nautica da diporto, regole sportive e principi civilistici generali.

Il codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005) dedica particolare attenzione alle manifestazioni sportive in mare richiedendo, ai sensi dell’art. 30 il rispetto dei regolamenti delle Federazioni sportive da diporto” che prima disciplinava la sudetta materia, prevedeva che nelle manifestazioni nazionali ed internazionali organizzatrici dell’evento. Già la legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante “Norme sulla Navigazione da diporto” che prima disciplinava la material, prevedeva che nelle competizoni veliche fossero osservati i regolamenti della Lega Navale italiana, dalla Federazione italiana vela (della Federazione italiana motonautica) e dei   circoli   nautici   affiliati   alle   predette federazioni, riconoscendo così la specialità della materia ed un rimando alle regole sportive di ogni singola disciplina.

Nel campo delle competizioni veliche, per poter partecipare ad una regata, va da sè che occorre preliminarmente iscriversi attraverso la sottoscrizione di moduli che contengono un esplicito impegno a rispettare il regolamento di regatta il quale a sua volta assoggetta i concorrenti al rispetto delle Regole di regata emanate dalla Federazione Italiana Vela (FIV), che a sua volta recepisce le Racing Rules of Sailing (note con l’acronimo di R.R.S.). Tali sono le regole di regata internazionali emesse dalla World Sailing (fino al 2015  International Sailing Federation – I.SA.F) con sede in UK (https://www.sailing.org) che è l’organismo mondiale che governa la maggior parte degli sport velici, in particolar modo le regate e che ogni quadriennio olimpico emana le nuove Regole di regata a vela (oggi in vigore le R.R.S. per il quadriennio 2025-2028). Queste norme costituiscono un vero e proprio micro codice sportivo – al quale i concorrenti aderiscono in via negoziale attraverso l’iscrizione alla competizione (concludendo il c.d. contratto di regata). Di conseguenza esso diventa il solo a regolare i rapporti tra i concorrenti durante la gara ed a delimitare, in via esclusiva, il perimetro della colpa e delle responsabilità in una collisione.

Ciò significa che, in caso di collisione tra unità impegnate in una regata velica, l’accertamento della responsabilità sulla collisione dovrà avvenire applicando ed interpretando unicamente le citate Regole di regata richiamate dal regolamento, con esclusione, di norma, dell’applicazione delle norme sulla responsabilità per urto previste dagli artt. 482 e ss. del Codice della Navigazione, della Convezione di Bruxelles del 1910 sull’urto tra navi (al quale il nostro codice della navigazione si ispira) e delle Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (N.I.P.A.M.) meglio note a livello internazionale come COLREG 72 (Convenzione di Londra del 1972 – Collision regulations), che disciplinano la navigazione commerciale o da diporto ma non le competizioni sportive.

La circostanza che le Regole di Regata disciplinino le condotte dei velisti durante la regata  non esclude la giurisdizione ordinaria in favore di quella sportiva. Infatti qualora tra gli armatori concorrenti e/o tra le rispettive compagnie assicurative sorgessero contestazioni in relazione alla responsabilità di una collisione tra due unità durante una regata, la competenza in caso di contenzioso sarà del giudice ordinario che dovrà recepire gli accertamenti già eseguiti in sede sportiva sulla responsabilità della collisione (decisione del Comitato delle Proteste) ovvero, in mancanza, interpretare i fatti alla luce delle regole di regata in vigore al momento dell’evento. 

La Giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su casi di collisione di unità impegnate in regata, si è espressa in maniera pressocchè costante affermando che:

Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti, se avviene una collisione, la relativa responsabilità deve venire accertata, anche dall’autorità giudiziaria, in base alle Regole di regata vigenti all’epoca.” (Tribunale di Chiavari 25 marzo 2004).

Il suddetto principio è stato anche ribadito, recentemente, dal Tribunale di Trieste nella sentenza n.454/2023, nella quale il Giudice, chiamato a pronunciarsi proprio sull’accertamento della responsabilità in un caso di collisione avvenuta nel corso della famosa regata Barcolana, ha affermato, in modo cristallino, che:

In caso di sinistri tra barche che partecipano ad una regata occorre coordinare i principi generali in tema di responsabilità civile dettati dall’art. 2054 del codice civile con le regole di regata e le decisioni emanate dalla Giuria sportiva. Il principio generale è che, in caso di collisione, l’accertamento dei fatti spetta ai fini sportivi alla giuria di gara ed ai fini risarcitori spetta all’autorità giudiziaria ordinaria ma deve essere effettuato in base alle Regole di Regata. Nel caso in esame non vi è stata alcuna “protesta” per cui non si è pronunciato il comitato di regata sportiva sulla dinamica della collisione, che il giudice civile dovrà ricostruire sulla base della istruttoria svolta.”.

Invero, in conformità alle citate R.R.S., allorquando intervenga una violazione di una regola di regata da parte di un concorrente, l’equipaggio antagonista che assume la violazione di una regola di regatta, è tenuto ad elevare formale “protesta” che sarà valutata dal Comitato delle Proteste o dalla Giuria sportiva, che dopo rituale istruttoria del caso ed eventuali udienze, concluderà con una pronuncia sulla violazione o meno di una regola di regata e conseguente attribuzione di penalità. La suddetta decisione costituirà una piena prova nel processo civile sull’accertamento della dinamica e sulla responsabilità del sinistro in capo alla barca “colpevole” e di conseguenza anche nei confornti dei suoi Assicuratori, restando di competenza esclusiva del Giudice ordinario l’accertamento dei danni.

Và altresì menzionato che sulle interpretazioni delle R.R.S., la World Sailing e per essa in Italia la F.I.V. pubblica, con cadenza quadriennale, il Libro dei Casi, che comprende la completa revisione di tutti i casi già pubblicati nelle precedenti edizioni ed i nuovi casi affrontati dal World Sailing Council per illustrare con più chiarezza possibile l’applicazione delle Regole di Regata nelle fattispecie più controverse. Molti casi si basano su reali appelli sottoposti ad autorità nazionali secondo la regola 70.1, o richieste di conferma o correzione presentate secondo la regola 70.2. Tuttavia altri, in formato “domanda e risposta”, si basano su situazioni ipotetiche o presunte; molte di queste sono il risultato di interrogativi sottoposti al World Sailing Question and Answer Panel. Si tratta di uno strumento indiscutibilmente utile sia per i giudici, arbitri e ufficiali di regata sia internazionali che nazionali nell’accertamento di una violazione di una regola, sia nella difesa degli equipaggi coinvolti in una formale “protesta”, nonchè, come abbiamo visto sopra, potrà essere uno strumento utile anche all’Autorità Giudiziaria (e per essa al CTU) qualora sia chiamata a stabilire, in assenza di un accertamento sportivo del caso, la responsabilità di una collisione applicando le regole di regata vigenti.

Questa breve e certamente non esaustiva analisi mette in luce come le regate veliche rappresentino una straordinaria occasione per riflettere sul delicato equilibrio tra competizioni sportive e responsabilità giuridica, nel quale l’interprete deve sempre bilanciare il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo con quello del diritto della nautica da diporto e del principio del neminem laedere civilistico, tenendo altresì conto del rischio sportivo accettato.

 

Se hai subito un danno al tuo yacht oppure una lesione in occasione di una regata velica oppure desideri tutelarti meglio in caso di partecipazione ad una competizione velica, contatta lo Studio per sottoporre il tuo caso.

 

Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo