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1. Nozione di sinistro marittimo

 

Nel diritto interno non esiste una definizione codicistica generale di “sinistro marittimo”; il Codice della navigazione presuppone la nozione ai fini delle inchieste e degli adempimenti conseguenti (art. 578 cod. nav.). La prassi amministrativa ha quindi adottato una definizione operativa (Circolare ministeriale del 1963), poi armonizzata con gli standard IMO e con il quadro UE, ricomprendendo anche eventi connessi alle operazioni dell’unità e il profilo di rischio/danno per l’ambiente marino, per la quale è considerato come “evento straordinario o dannoso causato o connesso alle operazioni dell’unità, idoneo a incidere su sicurezza/navigabilità e/o a provocare danni a persone, cose o ambiente”.

 

2. Il problema reale: polizza attiva non significa copertura effettiva

 

Nel settore della nautica da diporto è frequente assimilare la presenza di una polizza all’esistenza di una copertura pienamente operativa. In realtà, tra “polizza attiva” e “copertura effettiva” si colloca un insieme di condizioni, obblighi e limiti che può incidere in modo determinante sull’istruttoria e sull’esito liquidativo, soprattutto quando entrano in gioco esclusioni, sottolimiti, documentazione incompleta o una ricostruzione non sufficientemente verificabile della dinamica.

 

3. Le cause più frequenti della “non copertura”

 

Le criticità che portano alla mancata operatività della polizza possono essere ricondotte a tre aree principali:

• Garanzie non allineate al rischio reale (in particolare: RC obbligatoria vs. polizza Corpi e coperture ulteriori).
• Violazione degli obblighi post-sinistro, soprattutto in tema di tempistiche e modalità di denuncia.
• Insufficienza della prova della dinamica e delle cause del danno.

 

4. Cosa fare subito dopo il sinistro

 

• Mettere in sicurezza persone e unità e fare quanto ragionevolmente possibile per limitare i danni, adottando condotte prudenti e non sproporzionate ex art. 1914 c.c. (obbligo di salvataggio)
• Documentare immediatamente contesto, dinamica e danni (foto, video, località, punto nave, punti cospicui, dati meteo, persone a bordo e ulteriori elementi utili) per una prova completa dell’evento e delle sue conseguenze.
• Effettuare le segnalazioni necessarie alle autorità competenti ai sensi dell’art. 60 C.N.D. (denuncia di evento straordinario).
• Denunciare tempestivamente il sinistro ad assicuratore/agenzia/broker ai sensi dell’art. 1913 c.c. (avviso all’assicuratore in caso di sinistro).
• Evitare interventi non documentati sull’unità.

 

4.1 Nota operativa – Denuncia di evento straordinario (diporto)

 

Oltre alla denuncia all’assicuratore, l’art. 60 del Codice della nautica da diporto prescrive al comandante di denunciare all’Autorità marittima o consolare gli eventi straordinari relativi all’unità o alle persone a bordo entro tre giorni dall’arrivo in porto; il termine è ridotto a 24 ore se l’evento ha coinvolto l’incolumità fisica di persone o l’integrità ambientale.
Nella prassi assicurativa, e in particolare nelle polizze yachting, tale adempimento è normalmente richiamato tra i doveri dell’assicurato e la sua mancanza può incidere negativamente sulla liquidazione dell’indennizzo. Per finalità operative, la Guardia Costiera mette a disposizione una pagina informativa e il relativo modulo compilabile che può essere utile avere a bordo (https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/denuncia-di-evento-straordinario-diporto).
Quando l’evento straordinario comporta gravi avarie potenzialmente incidenti sui requisiti di sicurezza (apparato di propulsione, organi di governo, carena/opera viva), l’adempimento verso l’Autorità non è meramente formale: può rendersi necessaria la convalida del certificato o, nei casi più rilevanti, il nuovo rilascio della documentazione di sicurezza (e della licenza di navigazione), con ripresa della navigazione subordinata agli accertamenti tecnici.

 

5. Implicazioni legali e presìdi di prevenzione

 

Nei sinistri nautici i profili assicurativi (operatività della polizza, perizia, riserve/liquidazione) e quelli di responsabilità verso terzi (collisione/urto, danni a persone o cose, rapporti con l’Autorità) tendono a sovrapporsi. Una gestione non strutturata della fase iniziale può indebolire entrambe le posizioni, perché incide sulla qualità della prova, sulla coerenza delle dichiarazioni e sulla tracciabilità dei passaggi istruttori. In questo contesto, il broker assicurativo specializzato è spesso il presidio che traduce le condizioni di polizza in istruzioni operative e assicura sin dall’inizio un flusso informativo ordinato e verificabile. Parallelamente, il legale specializzato diventa un presidio essenziale quando il sinistro presenta profili di conflittualità o di esposizione a responsabilità oppure quando occorre impostare una strategia documentale e comunicativa coerente con la possibile evoluzione in precontenzioso o contenzioso. In tali casi, l’obiettivo è evitare che un passaggio gestito male comprometta in modo irreversibile la tutela assicurativa o la gestione delle responsabilità.


APPROFONDIMENTO DI SETTORE
Prospettiva del broker assicurativo | Contributo: Luca De Sanctis – UNIYACHT
Nella prassi assicurativa nautica, la funzione del broker specializzato non si esaurisce nella collocazione della polizza, ma si sviluppa lungo tre direttrici complementari: consulenza preventiva, piazzamento del rischio e assistenza nella gestione del sinistro.
In fase preventiva, il broker supporta l’armatore nell’analisi dei rischi tipici dell’impiego dell’unità e nella corretta strutturazione del programma assicurativo, costruendo una copertura su misura coerente tra operatività reale dello yacht e condizioni di polizza, nonché predisponendo indicazioni operative preliminari (contatti, procedure e checklist) utili in caso di evento.
Il piazzamento del rischio sul mercato è gestito dal broker che, completate le attività preliminari di due diligence (inclusa l’individuazione dell’UBO – titolare effettivo – e l’analisi delle caratteristiche tecniche e d’uso dello yacht), coinvolge più coassicuratori condividendo termini e condizioni già negoziate con l’assicuratore leader. Quest’ultimo, di regola, oltre ad assumere la quota maggiore, svolge un ruolo di coordinamento sia in fase assuntiva sia nella successiva gestione del claim.
In caso di sinistro, il broker opera quale punto di raccordo tra le parti (armatore, periti nominati dagli assicuratori e assicuratori), facilitando la circolazione delle informazioni e il coordinamento operativo, con l’obiettivo di gestire l’evento in modo efficiente e trasparente nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti.


6. Conclusioni

 

Le principali criticità ricorrenti nei sinistri da diporto riguardano soprattutto la fase iniziale: tempestività della denuncia, qualità/tracciabilità delle evidenze e coerenza delle comunicazioni. Le contestazioni su esclusioni, limiti e franchigie emergono spesso da un disallineamento tra rischio operativo reale e perimetro della copertura, oltre che da adempimenti post-sinistro non rigorosi. La prevenzione efficace si gioca quindi su due piani: ex ante (consulenza assicurativa e due diligence sulle condizioni di polizza in rapporto all’impiego dell’unità) ed ex post (gestione disciplinata del sinistro con evidenze complete e interlocuzioni coordinate). La polizza definisce il perimetro; la gestione del sinistro determina, nei fatti, l’esito.

 

 

Disclaimer

WAVES & LAW è una rubrica divulgativa a cura dell’Avv. Gianmarco Capece Minutolo che non costituisce parere legale. Approfondimento di settore di UNIYACHT riflette prassi di mercato e non costituisce consulenza assicurativa.

 

Studio Legale Capece Minutolo

Navigare in mare è un’attività affascinante, ma non esente da imprevisti. In caso di emergenza, guasti o eventi più drammatici, entrano in gioco diversi istituti del diritto della navigazione: ritrovamentoassistenzasalvataggio e, più di recente, anche traino e assistenza nella nautica da diporto. Avere una panoramica sulla differenza tra questi concetti può essere utile, non solo per agire correttamente in mare, ma anche per evitare contenziosi o oneri imprevisti.

Ritrovamento, assistenza, salvataggio: una prima distinzione.

I tre istituti tradizionali sono disciplinati principalmente dal Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327, artt. 489-513) e dalla Convenzione di Londra del 1989 (International Convention on Salvage, recepita in Italia con L. 12 aprile 1995, n. 203).

Il ritrovamento dei relitti in mare, riguarda il ritrovamento fortuito di un relitto, nave o unità da diporto in mare oppure spiaggiato, senza che il proprietario ne conosca la posizione. L’art. 510 cod. nav. prevede, in questi casi, l’obbligo del ritrovatore di avvisare l’autorità marittima più vicina entro tre giorni e di consegna al proprietario, se noto, ovvero alla predetta autorità. In caso di adempimento dei predetti obblighi di denuncia e consegna, il ritrovatore ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso pari al 30% del valore del bene ritrovato in mare, oppure al 20% circa del valore se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.Studio legale nautica e diritto civile Napoli

L’assistenza è disciplinata nel Titolo IV – Libro Terzo del Codice della Navigazione, unitamente al salvataggio e al recupero. In particolare, l’art. 489 cod. nav. stabilisce che l’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che in caso di urto tra due unità, quando vi siano in pericolo persone.

L’obbligo incombe sul comandante il quale nei limiti delle condizioni di sicurezza e di possibile utile risultato e tenuto a prestare assistenza a meno che non sia a conoscenza che altri stiano già operando in tal senso in condizioni più idonee o simili a quelle che avrebbe potuto prestare.

L’assistenza si distingue dal salvataggio, anch’esso obbligatorio (alle medesime condizioni sopra delineate per l’assistenza), perché l’unità in pericolo è ancora in grado di collaborare. Si configura un rapporto di collaborazione tra soccorritore e soccorso: il primo presta aiuto, ma il secondo conserva una propria capacità di manovra.

La prestazione di assistenza dà diritto:

  • al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal soccorritore;
  • al rimborso delle spese sostenute;
  • a un compenso, ma solo se l’intervento ha avuto un risultato utile, anche solo parziale (art. 491 c. nav.).

Il compenso si calcola tenendo conto di vari aspetti:

  • valore dei beni assistiti;
  • grado di pericolo;
  • sforzo compiuto;
  • rischio corso;
  • tempo impiegato;
  • spese generali dell’impresa (se la nave è attrezzata a tal fine).

La Convenzione internazionale sul salvataggio marittimo, firmata a Londra il 28 aprile 1989 e ratificata in Italia con L. 203/1995, (Salvage Convention) ha aggiornato la disciplina dell’assistenza in chiave più ampia e moderna, superando i limiti della vecchia convenzione di Bruxelles del 1910.

Essa stabilisce, all’art. 1 lett. a), che per “assistenza” (salvage operations) si intende qualsiasi atto o attività compiuta per aiutare una nave o altri beni in pericolo nelle acque navigabili. Include, quindi, anche misure per prevenire o limitare danni ambientali ed operazioni su navi che trasportano carichi pericolosi. La convenzione introduce il concetto di “salvataggio ambientale” (art. 14) che rileva anche in caso di insuccesso dell’operazione, derogando in parte al principio “no cure, no pay”, cardine del diritto al compenso di colui che presta assistenza.

Il salvataggio è regolato dal Codice della Navigazione all’art. 490 e seguenti. Si distingue dall’assistenza in quanto l’unità soccorsa non è più in grado di cooperare: vi è un effettivo pericolo per la nave o per le cose e l’intervento del soccorritore è determinante per scongiurarne la perdita.

L’art. 490 c. nav. stabilisce che l’assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile devono essere effettuati, ove possibile, senza pericolo grave per la nave soccorritrice, il suo equipaggio o i passeggeri. Il soccorso prestato dà diritto al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese sostenute e compenso, qualora produca un risultato utile o anche parzialmente utile secondo il citato principio del “no cure, no pay” calcolato in base agli stessi criteri sopra visti per l’assistenza.

Con il D.Lgs. 229/2017 il legislatore ha introdotto nel Codice della Nautica da Diporto una nuova disciplina dedicata al servizio di assistenza e traino per natanti e imbarcazioni da diporto (art. 49-duodecies).

L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza in mare e a prevenire l’inquinamento, regolando anche attività minori rispetto ai tradizionali istituti del codice maggiore.

Assistenza “minore” nel diporto, diversamente dall’assistenza prevista dal Codice della Navigazione è configurata come un’assistenza di natura tecnica e non emergenziale, come:

  • fornitura di carburante o batterie;
  • riavvio del motore;
  • disincaglio;
  • piccole riparazioni in mare.

Tali prestazioni sono erogabili anche da operatori privati ed ormeggiatori autorizzati, purchè muniti di polizza professionale e purchè abbiano adempiuto le formalità di comunicazione all’Autorità Marittima competente di cui all’art. 68 del cod. nav.

È un’attività simile a un servizio tecnico o artigianale, che non comporta diritti a compensi previsti dal codice maggiore ma solo al corrispettivo pattuito per il servizio.

Il traino ai sensi dell’art. 49-duodecies consiste nello spostamento dell’unità fino alla struttura tecnica più idonea, quando non è possibile risolvere il problema in loco.

Il traino in questo contesto non equivale a un salvataggio e si distingue anche dal rimorchio tecnico previsto dal Codice della Navigazione. Tuttavia, in alcuni casi, la differenza tra le fattispecie del codice della nautica da diporto e quelle del codice maggiore potrebbe sfumare.

Quindi le distinzioni tra ritrovamento, assistenza, salvataggio e traino incidono direttamente sui diritti e doveri delle parti coinvolte, sugli oneri economici e persino sulle responsabilità penali in caso di omissione.

Questa panoramica non ha pretese di esaustività, ma vuole offrire un primo orientamento, utile sia al diportista che voglia tutelarsi, sia all’operatore chiamato a intervenire.

Per consulenze specifiche, redazione di contratti o gestione di controversie in materia, contattaci per esporci il tuo caso: analizzeremo la situazione e valuteremo la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi.

 

Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo

Con la recente ordinanza n. 28672 del 29 ottobre 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema dello smarrimento del bagaglio registrato e del risarcimento del danno in favore del passeggero. Il caso riguardava un volo Palermo–Verona: il passeggero aveva regolarmente consegnato il bagaglio al vettore, ma all’arrivo la valigia non gli era mai stata riconsegnata. La compagnia aerea era stata ritenuta responsabile dello smarrimento, ma i giudici di merito avevano respinto la domanda risarcitoria per carenza di prova analitica del contenuto del bagaglio, non ritenendo applicabile il criterio della liquidazione equitativa del danno.
Ritenendo non fondata oltre che non giusta la decisione, la questione è stata sottoposta al vaglio dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione che hanno cassato la decisione, affermando che una volta accertato lo smarrimento del bagaglio registrato ed individuata la responsabilità del vettore ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999, il giudice non può negare il risarcimento solo perché il passeggero non è in grado di provare in modo minuzioso il contenuto e il valore di ogni singolo bene. In questi casi, la liquidazione del danno può e deve avvenire in via equitativa, nel limite del massimale previsto dalla Convenzione.
Si tratta di un principio essenzialmente giusto e soprattutto molto rilevante ai fini della tutela effettiva dei viaggiatori: non è difatti realistico pretendere che il passeggero conservi scontrini di acquisto o che riesca a provare il contenuto ed il valore di tutti gli oggetti contenuti in valigia. Il giudice in questi casi può utilizzare criteri di comune esperienza (durata del viaggio, luogo di destinazione, numero di bagagli, natura del viaggio) per stimare il danno entro il tetto di massimo di responsabilità stabilito dalla citata Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore nel nostro ordinamento il 28.06.2004, che disciplina il trasporto aereo internazionale di passeggeri, bagagli e merci (ma applicabile anche ai trasporti nazionali per il richiamo contenuto nell’art. 941 cod. nav.).
Limitatamente alla tutela relativa ai bagagli, essa sancisce all’art.17, par.2 che “Il vettore è responsabile del danno derivante da distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, se l’evento dannoso si è verificato a bordo o nel periodo in cui il vettore aveva il bagaglio in custodia” prevedendo al successivo paragrafo che “Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio, oppure il bagaglio non giunge a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto” (ossia la pretesa risarcitoria).
La suddetta è disciplinata dall’art. 22 il quale prevedendo un principio di limitazione di responsabilità vettoriale sancisce che “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.519 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.

Di seguito, in chiave pratica, si suggerisce una check list utile ai passeggeri per non perdere il diritto al risarcimento ai sensi della Convenzione di Montreal.
 

Checklist Bagaglio – Cosa Fare per Non Perdere il Diritto al Risarcimento

 

1. Termini perentori di reclamo
Bagaglio danneggiato – Invia il reclamo scritto entro 7 giorni dalla consegna.
Bagaglio in ritardo – Invia il reclamo scritto entro 21 giorni dalla riconsegna.
Bagaglio smarrito – Considerato perso dopo 21 giorni. Reclamo entro 21 giorni dalla data prevista di arrivo.

2. Documenti indispensabili
Compila il PIR (Property Irregularity Report) presso il Lost & Found in aeroporto.
Conserva carta d’imbarco ed etichetta del bagaglio.
Raccogli scontrini e ricevute delle spese di prima necessità.
Documenta i danni con foto o video.
Invia un reclamo scritto tramite PEC, raccomandata o modulo ufficiale della compagnia.

3. Suggerimenti pratici
Compila sempre il PIR prima di lasciare l’aeroporto.
Invia il reclamo entro i termini, anche se il bagaglio viene ritrovato.
Inserisci nel reclamo: numero volo, data, descrizione del disservizio.
Tieni una copia di tutto ciò che invii alla compagnia.

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I disagi nel trasporto aereo, purtroppo, non riguardano solo i bagagli, ma altre ipotesi molto frequenti sono rappresentate da:

• ritardo prolungato o cancellazione del volo;
• negato imbarco (overbooking);
• coincidenze perse, mancata assistenza da parte dei vettori;

In questi casi il passeggero risulta tutelato non sono dalla citata Convenzione di Montreal ma anche dalla normativa comunitaria ed in particolare dal noto Regolamento CE n.261/2004 che ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri istituendo livelli minimi di assistenza e forme di indennizzo predeterminate in funzione della distanza del viaggio aereo.
Se hai subìto lo smarrimento, il danneggiamento o il ritardo nella riconsegna del bagaglio durante un viaggio aereo, oppure hai riscontrato disservizi dovuti a cancellazioni, ritardi del volo o problematiche legate a un pacchetto turistico, puoi contattare lo Studio tramite il form dedicato o inviando una email ed esporre il tuo caso: analizzeremo insieme la situazione e valuteremo la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi.

Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo