Navigare in mare è un’attività affascinante, ma non esente da imprevisti. In caso di emergenza, guasti o eventi più drammatici, entrano in gioco diversi istituti del diritto della navigazione: ritrovamentoassistenzasalvataggio e, più di recente, anche traino e assistenza nella nautica da diporto. Avere una panoramica sulla differenza tra questi concetti può essere utile, non solo per agire correttamente in mare, ma anche per evitare contenziosi o oneri imprevisti.

Ritrovamento, assistenza, salvataggio: una prima distinzione.

I tre istituti tradizionali sono disciplinati principalmente dal Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327, artt. 489-513) e dalla Convenzione di Londra del 1989 (International Convention on Salvage, recepita in Italia con L. 12 aprile 1995, n. 203).

Il ritrovamento dei relitti in mare, riguarda il ritrovamento fortuito di un relitto, nave o unità da diporto in mare oppure spiaggiato, senza che il proprietario ne conosca la posizione. L’art. 510 cod. nav. prevede, in questi casi, l’obbligo del ritrovatore di avvisare l’autorità marittima più vicina entro tre giorni e di consegna al proprietario, se noto, ovvero alla predetta autorità. In caso di adempimento dei predetti obblighi di denuncia e consegna, il ritrovatore ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso pari al 30% del valore del bene ritrovato in mare, oppure al 20% circa del valore se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.Studio legale nautica e diritto civile Napoli

L’assistenza è disciplinata nel Titolo IV – Libro Terzo del Codice della Navigazione, unitamente al salvataggio e al recupero. In particolare, l’art. 489 cod. nav. stabilisce che l’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che in caso di urto tra due unità, quando vi siano in pericolo persone.

L’obbligo incombe sul comandante il quale nei limiti delle condizioni di sicurezza e di possibile utile risultato e tenuto a prestare assistenza a meno che non sia a conoscenza che altri stiano già operando in tal senso in condizioni più idonee o simili a quelle che avrebbe potuto prestare.

L’assistenza si distingue dal salvataggio, anch’esso obbligatorio (alle medesime condizioni sopra delineate per l’assistenza), perché l’unità in pericolo è ancora in grado di collaborare. Si configura un rapporto di collaborazione tra soccorritore e soccorso: il primo presta aiuto, ma il secondo conserva una propria capacità di manovra.

La prestazione di assistenza dà diritto:

  • al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal soccorritore;
  • al rimborso delle spese sostenute;
  • a un compenso, ma solo se l’intervento ha avuto un risultato utile, anche solo parziale (art. 491 c. nav.).

Il compenso si calcola tenendo conto di vari aspetti:

  • valore dei beni assistiti;
  • grado di pericolo;
  • sforzo compiuto;
  • rischio corso;
  • tempo impiegato;
  • spese generali dell’impresa (se la nave è attrezzata a tal fine).

La Convenzione internazionale sul salvataggio marittimo, firmata a Londra il 28 aprile 1989 e ratificata in Italia con L. 203/1995, (Salvage Convention) ha aggiornato la disciplina dell’assistenza in chiave più ampia e moderna, superando i limiti della vecchia convenzione di Bruxelles del 1910.

Essa stabilisce, all’art. 1 lett. a), che per “assistenza” (salvage operations) si intende qualsiasi atto o attività compiuta per aiutare una nave o altri beni in pericolo nelle acque navigabili. Include, quindi, anche misure per prevenire o limitare danni ambientali ed operazioni su navi che trasportano carichi pericolosi. La convenzione introduce il concetto di “salvataggio ambientale” (art. 14) che rileva anche in caso di insuccesso dell’operazione, derogando in parte al principio “no cure, no pay”, cardine del diritto al compenso di colui che presta assistenza.

Il salvataggio è regolato dal Codice della Navigazione all’art. 490 e seguenti. Si distingue dall’assistenza in quanto l’unità soccorsa non è più in grado di cooperare: vi è un effettivo pericolo per la nave o per le cose e l’intervento del soccorritore è determinante per scongiurarne la perdita.

L’art. 490 c. nav. stabilisce che l’assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile devono essere effettuati, ove possibile, senza pericolo grave per la nave soccorritrice, il suo equipaggio o i passeggeri. Il soccorso prestato dà diritto al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese sostenute e compenso, qualora produca un risultato utile o anche parzialmente utile secondo il citato principio del “no cure, no pay” calcolato in base agli stessi criteri sopra visti per l’assistenza.

Con il D.Lgs. 229/2017 il legislatore ha introdotto nel Codice della Nautica da Diporto una nuova disciplina dedicata al servizio di assistenza e traino per natanti e imbarcazioni da diporto (art. 49-duodecies).

L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza in mare e a prevenire l’inquinamento, regolando anche attività minori rispetto ai tradizionali istituti del codice maggiore.

Assistenza “minore” nel diporto, diversamente dall’assistenza prevista dal Codice della Navigazione è configurata come un’assistenza di natura tecnica e non emergenziale, come:

  • fornitura di carburante o batterie;
  • riavvio del motore;
  • disincaglio;
  • piccole riparazioni in mare.

Tali prestazioni sono erogabili anche da operatori privati ed ormeggiatori autorizzati, purchè muniti di polizza professionale e purchè abbiano adempiuto le formalità di comunicazione all’Autorità Marittima competente di cui all’art. 68 del cod. nav.

È un’attività simile a un servizio tecnico o artigianale, che non comporta diritti a compensi previsti dal codice maggiore ma solo al corrispettivo pattuito per il servizio.

Il traino ai sensi dell’art. 49-duodecies consiste nello spostamento dell’unità fino alla struttura tecnica più idonea, quando non è possibile risolvere il problema in loco.

Il traino in questo contesto non equivale a un salvataggio e si distingue anche dal rimorchio tecnico previsto dal Codice della Navigazione. Tuttavia, in alcuni casi, la differenza tra le fattispecie del codice della nautica da diporto e quelle del codice maggiore potrebbe sfumare.

Quindi le distinzioni tra ritrovamento, assistenza, salvataggio e traino incidono direttamente sui diritti e doveri delle parti coinvolte, sugli oneri economici e persino sulle responsabilità penali in caso di omissione.

Questa panoramica non ha pretese di esaustività, ma vuole offrire un primo orientamento, utile sia al diportista che voglia tutelarsi, sia all’operatore chiamato a intervenire.

Per consulenze specifiche, redazione di contratti o gestione di controversie in materia, contattaci per esporci il tuo caso: analizzeremo la situazione e valuteremo la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi.

 

Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo

Si è svolta nel mese di Ottobre, nella città di Trieste, la famosa regata Barcolana, che richiama in Adriatico migliaia di imbarcazioni a vela trasformando il golfo di Trieste un teatro naturale di sport e spettacolo.

La bellezza e l’adrenalina della regata tra le più affollate del mondo offre lo spunto per affrontare un tema molto rilevante per coloro i quali sono soliti partecipare a regate veliche ovvero il regime giuridico della responsabilità civile in caso di collisione o danni tra barche partecipanti.

Il tema, complesso ed affascinante, rappresenta un punto d’incontro tra diritto della nautica da diporto, regole sportive e principi civilistici generali.

Il codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005) dedica particolare attenzione alle manifestazioni sportive in mare richiedendo, ai sensi dell’art. 30 il rispetto dei regolamenti delle Federazioni sportive da diporto” che prima disciplinava la sudetta materia, prevedeva che nelle manifestazioni nazionali ed internazionali organizzatrici dell’evento. Già la legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante “Norme sulla Navigazione da diporto” che prima disciplinava la material, prevedeva che nelle competizoni veliche fossero osservati i regolamenti della Lega Navale italiana, dalla Federazione italiana vela (della Federazione italiana motonautica) e dei   circoli   nautici   affiliati   alle   predette federazioni, riconoscendo così la specialità della materia ed un rimando alle regole sportive di ogni singola disciplina.

Nel campo delle competizioni veliche, per poter partecipare ad una regata, va da sè che occorre preliminarmente iscriversi attraverso la sottoscrizione di moduli che contengono un esplicito impegno a rispettare il regolamento di regatta il quale a sua volta assoggetta i concorrenti al rispetto delle Regole di regata emanate dalla Federazione Italiana Vela (FIV), che a sua volta recepisce le Racing Rules of Sailing (note con l’acronimo di R.R.S.). Tali sono le regole di regata internazionali emesse dalla World Sailing (fino al 2015  International Sailing Federation – I.SA.F) con sede in UK (https://www.sailing.org) che è l’organismo mondiale che governa la maggior parte degli sport velici, in particolar modo le regate e che ogni quadriennio olimpico emana le nuove Regole di regata a vela (oggi in vigore le R.R.S. per il quadriennio 2025-2028). Queste norme costituiscono un vero e proprio micro codice sportivo – al quale i concorrenti aderiscono in via negoziale attraverso l’iscrizione alla competizione (concludendo il c.d. contratto di regata). Di conseguenza esso diventa il solo a regolare i rapporti tra i concorrenti durante la gara ed a delimitare, in via esclusiva, il perimetro della colpa e delle responsabilità in una collisione.

Ciò significa che, in caso di collisione tra unità impegnate in una regata velica, l’accertamento della responsabilità sulla collisione dovrà avvenire applicando ed interpretando unicamente le citate Regole di regata richiamate dal regolamento, con esclusione, di norma, dell’applicazione delle norme sulla responsabilità per urto previste dagli artt. 482 e ss. del Codice della Navigazione, della Convezione di Bruxelles del 1910 sull’urto tra navi (al quale il nostro codice della navigazione si ispira) e delle Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (N.I.P.A.M.) meglio note a livello internazionale come COLREG 72 (Convenzione di Londra del 1972 – Collision regulations), che disciplinano la navigazione commerciale o da diporto ma non le competizioni sportive.

La circostanza che le Regole di Regata disciplinino le condotte dei velisti durante la regata  non esclude la giurisdizione ordinaria in favore di quella sportiva. Infatti qualora tra gli armatori concorrenti e/o tra le rispettive compagnie assicurative sorgessero contestazioni in relazione alla responsabilità di una collisione tra due unità durante una regata, la competenza in caso di contenzioso sarà del giudice ordinario che dovrà recepire gli accertamenti già eseguiti in sede sportiva sulla responsabilità della collisione (decisione del Comitato delle Proteste) ovvero, in mancanza, interpretare i fatti alla luce delle regole di regata in vigore al momento dell’evento. 

La Giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su casi di collisione di unità impegnate in regata, si è espressa in maniera pressocchè costante affermando che:

Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti, se avviene una collisione, la relativa responsabilità deve venire accertata, anche dall’autorità giudiziaria, in base alle Regole di regata vigenti all’epoca.” (Tribunale di Chiavari 25 marzo 2004).

Il suddetto principio è stato anche ribadito, recentemente, dal Tribunale di Trieste nella sentenza n.454/2023, nella quale il Giudice, chiamato a pronunciarsi proprio sull’accertamento della responsabilità in un caso di collisione avvenuta nel corso della famosa regata Barcolana, ha affermato, in modo cristallino, che:

In caso di sinistri tra barche che partecipano ad una regata occorre coordinare i principi generali in tema di responsabilità civile dettati dall’art. 2054 del codice civile con le regole di regata e le decisioni emanate dalla Giuria sportiva. Il principio generale è che, in caso di collisione, l’accertamento dei fatti spetta ai fini sportivi alla giuria di gara ed ai fini risarcitori spetta all’autorità giudiziaria ordinaria ma deve essere effettuato in base alle Regole di Regata. Nel caso in esame non vi è stata alcuna “protesta” per cui non si è pronunciato il comitato di regata sportiva sulla dinamica della collisione, che il giudice civile dovrà ricostruire sulla base della istruttoria svolta.”.

Invero, in conformità alle citate R.R.S., allorquando intervenga una violazione di una regola di regata da parte di un concorrente, l’equipaggio antagonista che assume la violazione di una regola di regatta, è tenuto ad elevare formale “protesta” che sarà valutata dal Comitato delle Proteste o dalla Giuria sportiva, che dopo rituale istruttoria del caso ed eventuali udienze, concluderà con una pronuncia sulla violazione o meno di una regola di regata e conseguente attribuzione di penalità. La suddetta decisione costituirà una piena prova nel processo civile sull’accertamento della dinamica e sulla responsabilità del sinistro in capo alla barca “colpevole” e di conseguenza anche nei confornti dei suoi Assicuratori, restando di competenza esclusiva del Giudice ordinario l’accertamento dei danni.

Và altresì menzionato che sulle interpretazioni delle R.R.S., la World Sailing e per essa in Italia la F.I.V. pubblica, con cadenza quadriennale, il Libro dei Casi, che comprende la completa revisione di tutti i casi già pubblicati nelle precedenti edizioni ed i nuovi casi affrontati dal World Sailing Council per illustrare con più chiarezza possibile l’applicazione delle Regole di Regata nelle fattispecie più controverse. Molti casi si basano su reali appelli sottoposti ad autorità nazionali secondo la regola 70.1, o richieste di conferma o correzione presentate secondo la regola 70.2. Tuttavia altri, in formato “domanda e risposta”, si basano su situazioni ipotetiche o presunte; molte di queste sono il risultato di interrogativi sottoposti al World Sailing Question and Answer Panel. Si tratta di uno strumento indiscutibilmente utile sia per i giudici, arbitri e ufficiali di regata sia internazionali che nazionali nell’accertamento di una violazione di una regola, sia nella difesa degli equipaggi coinvolti in una formale “protesta”, nonchè, come abbiamo visto sopra, potrà essere uno strumento utile anche all’Autorità Giudiziaria (e per essa al CTU) qualora sia chiamata a stabilire, in assenza di un accertamento sportivo del caso, la responsabilità di una collisione applicando le regole di regata vigenti.

Questa breve e certamente non esaustiva analisi mette in luce come le regate veliche rappresentino una straordinaria occasione per riflettere sul delicato equilibrio tra competizioni sportive e responsabilità giuridica, nel quale l’interprete deve sempre bilanciare il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo con quello del diritto della nautica da diporto e del principio del neminem laedere civilistico, tenendo altresì conto del rischio sportivo accettato.

 

Se hai subito un danno al tuo yacht oppure una lesione in occasione di una regata velica oppure desideri tutelarti meglio in caso di partecipazione ad una competizione velica, contatta lo Studio per sottoporre il tuo caso.

 

Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo

Navigare in mare è un’attività affascinante, ma non esente da imprevisti. In caso di emergenza, guasti o eventi più drammatici, entrano in gioco diversi istituti del diritto della navigazione: ritrovamento, assistenza, salvataggio e, più di recente, anche traino e assistenza nella nautica da diporto. Avere una panoramica sulla differenza tra questi concetti può essere utile, non solo per agire correttamente in mare, ma anche per evitare contenziosi o oneri imprevisti.

Ritrovamento, assistenza, salvataggio: una prima distinzione.

I tre istituti tradizionali sono disciplinati principalmente dal Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327, artt. 489-513) e dalla Convenzione di Londra del 1989 (International Convention on Salvage, recepita in Italia con L. 12 aprile 1995, n. 203).

Il ritrovamento dei relitti in mare, riguarda il ritrovamento fortuito di un relitto, nave o unità da diporto in mare oppure spiaggiato, senza che il proprietario ne conosca la posizione. L’art. 510 cod. nav. prevede, in questi casi, l’obbligo del ritrovatore di avvisare l’autorità marittima più vicina entro tre giorni e di consegna al proprietario, se noto, ovvero alla predetta autorità. In caso di adempimento dei predetti obblighi di denuncia e consegna, il ritrovatore ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso pari al 30% del valore del bene ritrovato in mare, oppure al 20% circa del valore se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

L’assistenza è disciplinata nel Titolo IV – Libro Terzo del Codice della Navigazione, unitamente al salvataggio e al recupero. In particolare, l’art. 489 cod. nav. stabilisce che l’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che in caso di urto tra due unità, quando vi siano in pericolo persone.

L’obbligo incombe sul comandante il quale nei limiti delle condizioni di sicurezza e di possibile utile risultato e tenuto a prestare assistenza a meno che non sia a conoscenza che altri stiano già operando in tal senso in condizioni più idonee o simili a quelle che avrebbe potuto prestare.

L’assistenza si distingue dal salvataggio, anch’esso obbligatorio (alle medesime condizioni sopra delineate per l’assistenza), perché l’unità in pericolo è ancora in grado di collaborare. Si configura un rapporto di collaborazione tra soccorritore e soccorso: il primo presta aiuto, ma il secondo conserva una propria capacità di manovra.

La prestazione di assistenza dà diritto:

  • al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal soccorritore;
  • al rimborso delle spese sostenute;
  • a un compenso, ma solo se l’intervento ha avuto un risultato utile, anche solo parziale (art. 491 c. nav.).

Il compenso si calcola tenendo conto di vari aspetti:

  • valore dei beni assistiti;
  • grado di pericolo;
  • sforzo compiuto;
  • rischio corso;
  • tempo impiegato;
  • spese generali dell’impresa (se la nave è attrezzata a tal fine).

 

La Convenzione internazionale sul salvataggio marittimo, firmata a Londra il 28 aprile 1989 e ratificata in Italia con L. 203/1995, (Salvage Convention) ha aggiornato la disciplina dell’assistenza in chiave più ampia e moderna, superando i limiti della vecchia convenzione di Bruxelles del 1910.

Essa stabilisce, all’art. 1 lett. a), che per “assistenza” (salvage operations) si intende qualsiasi atto o attività compiuta per aiutare una nave o altri beni in pericolo nelle acque navigabili. Include, quindi, anche misure per prevenire o limitare danni ambientali ed operazioni su navi che trasportano carichi pericolosi. La convenzione introduce il concetto di “salvataggio ambientale” (art. 14) che rileva anche in caso di insuccesso dell’operazione, derogando in parte al principio “no cure, no pay”, cardine del diritto al compenso di colui che presta assistenza.

Il salvataggio è regolato dal Codice della Navigazione all’art. 490 e seguenti. Si distingue dall’assistenza in quanto l’unità soccorsa non è più in grado di cooperare: vi è un effettivo pericolo per la nave o per le cose e l’intervento del soccorritore è determinante per scongiurarne la perdita.

L’art. 490 c. nav. stabilisce che l’assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile devono essere effettuati, ove possibile, senza pericolo grave per la nave soccorritrice, il suo equipaggio o i passeggeri. Il soccorso prestato dà diritto al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese sostenute e compenso, qualora produca un risultato utile o anche parzialmente utile secondo il citato principio del “no cure, no pay” calcolato in base agli stessi criteri sopra visti per l’assistenza.

Con il D.Lgs. 229/2017 il legislatore ha introdotto nel Codice della Nautica da Diporto una nuova disciplina dedicata al servizio di assistenza e traino per natanti e imbarcazioni da diporto (art. 49-duodecies).

L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza in mare e a prevenire l’inquinamento, regolando anche attività minori rispetto ai tradizionali istituti del codice maggiore.

Assistenza “minore” nel diporto, diversamente dall’assistenza prevista dal Codice della Navigazione è configurata come un’assistenza di natura tecnica e non emergenziale, come:

  • fornitura di carburante o batterie;
  • riavvio del motore;
  • disincaglio;
  • piccole riparazioni in mare.

Tali prestazioni sono erogabili anche da operatori privati ed ormeggiatori autorizzati, purchè muniti di polizza professionale e purchè abbiano adempiuto le formalità di comunicazione all’Autorità Marittima competente di cui all’art. 68 del cod. nav.

È un’attività simile a un servizio tecnico o artigianale, che non comporta diritti a compensi previsti dal codice maggiore ma solo al corrispettivo pattuito per il servizio.

Il traino ai sensi dell’art. 49-duodecies consiste nello spostamento dell’unità fino alla struttura tecnica più idonea, quando non è possibile risolvere il problema in loco.

Il traino in questo contesto non equivale a un salvataggio e si distingue anche dal rimorchio tecnico previsto dal Codice della Navigazione. Tuttavia, in alcuni casi, la differenza tra le fattispecie del codice della nautica da diporto e quelle del codice maggiore potrebbe sfumare.

Quindi le distinzioni tra ritrovamento, assistenza, salvataggio e traino incidono direttamente sui diritti e doveri delle parti coinvolte, sugli oneri economici e persino sulle responsabilità penali in caso di omissione.

Questa panoramica non ha pretese di esaustività, ma vuole offrire un primo orientamento, utile sia al diportista che voglia tutelarsi, sia all’operatore chiamato a intervenire.

Per consulenze specifiche, redazione di contratti o gestione di controversie in materia, contattaci per esporci il tuo caso: analizzeremo la situazione e valuteremo la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi.

 

Studio Legale Capece Minutolo
Avv. Gianmarco Capece Minutolo